LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 27-06-1985
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | |||||||||||
ARTICOLO 76
(Concessione e autorizzazione) L' esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/ o edilizia degli immobili è soggetta al rilascio di: 1) un' autorizzazione gratuita per: a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi comunque di 1/ 3 quella dell' edificio principale; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; c) le opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi; d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 2) un' autorizzazione comportante la corresponsione di un contributo, corrispondente alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione, in caso di variazione d' uso degli immobili senza opere a ciò preordinate, quando essa non sia incompatibile con le caratteristiche della zona o comunque sia consentita dagli strumenti urbanistici; 3) una concessione gratuita, nei casi e secondo le modalità di cui all' art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sempre che ai sensi del precedente punto 1) non sia previsto il rilascio di un' autorizzazione; 4) una concessione comportante la corresponsione di un contributo, negli altri casi. Fatti salvi gli immobili vincolati ai sensi delle LLº 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 o 16 aprile 1973, n. 171, i lavori relativi alle opere interne di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e/ o di ristrutturazione edilizia, purchè non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile e, quando riguardino edifici compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, ne rispettino le originarie caratteristiche costruttive, possono essere iniziati trascorsi 30 giorni dalla presentazione al Sindaco, da parte del titolare, di una relazione coredata da una documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, che elenchi le opere preventivate e ne asseveri la conformità alle prescrizioni di cui al presente comma, nonchè alle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti. Non sono soggetti a concessione nè ad autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, i movimenti di terra strettamente pertinenti all' esercizio dell' attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, nonchè le opere termporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognistico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonchè gli interventi comportanti l' occupazione precaria e temporanea del suolo. La concessione o l' autorizzazione sono rilasciate in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni, degli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale vigenti, nonchè , per i comuni in zona dichiarata sismica in base agli elenchi di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche, in armonia con le direttive emanate dalla Giunta Regionale per la definizione degli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457. In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi, la concessione o l' autorizzazione è rilasciata in conformità alle previsioni degli stessi ai sensi dell' art. 4 della L. 1 giugno 1971, n. 291, salvo che non si tratti di Comuni compresi negli elenchi indicati nello stesso articolo, dove le limitazioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, si applicano fino alla loro approvazione. Nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o i cui strumenti adottati e trasmessi siano stati restituiti per rielaborazione, e fino all' adozione o riadozione e trasmissione dello strumento urbanistico generale, l' attività edilizia è limitata al recupero di 1 mc / 1000 mq di terreno. Sono però sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, quelli al di fuori dei centri edificati nei limiti di cui alla LR 5 marzo 1985, n. 24, nonchè quelli per nuovi edifici e complessi produttivi e loro ampliamenti, purchè la relativa superficie coperta non superi un decimo dell' area di proprietà . Nei comuni obbligati a dotarsi o dotati del Programma Pluriennale di Attuazione, il rilascio della concessione avviene altresì ai sensi degli artt. 65 e 66. Negli altri Comuni il rilascio della concessione resta sempre subordinato all' esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni della loro attuazione nel successivo triennio o all' impegno dei privati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente agli interventi concessi. In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regioali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
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ARTICOLO 113 (Commissione Edilizia Comunale) La Commissione Edilizia Comunale è l' organo consultivo del Comune. Essa è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto. Sono sempre membri di diritto: - il Sindaco o l' Assessore delegato; - il Capo dell' Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico suo delegato. I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato a uno. In ogni caso è garantita l' elezione di almeno un rappresentante della minoranza. I membri elettivi durano in carica un periodo massimo di 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti Edilizi e a procedere alle conseguenti nomine entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. La deliberazione assunta dal Comune ai sensi del precedente comma diventa esecutiva a norma dell' artº 130 della Costituzione.
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ARTICOLO 120
(Criteri per il coordinamento dei regolamenti edilizi) Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale - sezione urbanistica - e la competente Commissione Consiliare, approva criteri e indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali ai sensi della lettera b) del primo comma dell' art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
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