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REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE (L.R. 33/90) - CIRCOLARE 4361 del 15 febbraio 1996 

Prot. n. 4361 Bologna, 15 febbraio 1996

- Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna

- Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali dell'Emilia-Romagna

- Ai Presidenti delle Comunità Montane dell'Emilia-Romagna

-. Ai Direttori generali delle Aziende U.S.L.

LL.SS.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA L.R.33/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE. PROBLEMI INTERPRETATIVI ED EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 30/1996.

Il decreto-legge 24.1.1996, n.30, pubblicato sulla G.U.n.20 del 25.1.1996, "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" reitera con alcune modifiche i precedenti decreti-legge emanati nel corso del 1995 e, fino al 25.3.1996, rimane la fonte normativa in materia di procedimenti urbanistico-edilizi: come già evidenziato nella circolare dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente dell'1.8.1995 (prot.n.8086) a proposito dei precedenti decreti-legge sulla medesima materia, tale provvedimento modifica alcuni contenuti della normativa regionale in materia di procedimenti edilizi, in particolare quelli dell'art.27 della L.R.47/1978, recentemente modificato anche con L.R.6/1995.

Fino a che il quadro normativo nazionale non verrà definito attraverso la conversione in legge, con eventuali modifiche, dell'attuale decreto-legge 30/1996, questa Regione non può assumere iniziative legislative per disciplinare i procedimenti in materia di procedure e controlli inerenti all'attività edilizia né può adeguare il proprio schema di Regolamento edilizio tipo a tali procedimenti: tale schema risulta in contrasto con i contenuti del decreto-legge 30/1996 in merito alle procedure edilizie, all'istituto del silenzio-assenso per le concessioni, alle autorizzazioni, alle asseverazioni.

I comuni con Regolamento già adeguato alla L.R.33/90 e successive modifiche ed al Regolamento Edilizio tipo daranno pertanto integrale attuazione ai propri Regolamenti edilizi, salvo per quanto riguarda i predetti punti di contrasto con la normativa nazionale attualmente in vigore.

I comuni dotati di R.E. adeguato alla L.R.33/90, ma non alla L.R. 6/95 attueranno il proprio Regolamento edilizio vigente, salvo per le parti in contrasto con il decreto-legge sopra citato e per quelle in contrasto con la L.R.6/95.

I comuni con R.E. non ancora adeguato nè alla L.R. 33/90 nè alla L.R.6/95 attueranno solo quelle parti del proprio vigente R.E. non in contrasto con il decreto legge, con la L.R.33/90 e con la L.R.6/95.

Appare comunque sconsigliabile procedere all'adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali alla L.R.33/90 e s.m. in attesa della definizione del quadro normativo nazionale e regionale, per cui la regione Emilia-Romagna non intende avviare, nell'assenza di conversione in legge del decreto sopra richiamato, le procedure sostitutive previste dalla legge regionale in caso di inadempienza comunale nei termini (16.3.1996) previsti dall'art.16 della L.R.33/1990, modificata con L.R.6/1995.

Nel contempo la Regione Emilia-Romagna intende adoperarsi perchè, non appena definito il quadro normativo nazionale, possano essere assunti rapidamente i conseguenti provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali ed i comuni possano adeguare i propri Regolamenti edilizi alla subentrata legislazione entro un congruo termine di tempo, da definire appunto in sede di legge regionale.

In tale ottica, con la presente nota possono già essere dati alcuni orientamenti per i Regolamenti Edilizi comunali in merito agli argomenti non interessati dai citati decreti-legge, così come saranno dati con apposita circolare rivolta ai comuni classificati sismici i necessari suggerimenti per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi alla normativa sismica nel termine disposto dall'art.17 della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995. Tale termine (19.4.1996) non deve intendersi come sanzionatorio, per cui i comuni classificati, fermo restando l'obbligo di applicare le disposizioni della normativa sismica contrastanti con il vigente Regolamento Edilizio, potranno adeguare il proprio Regolamento edilizio alla legislazione sismica nazionale ed agli articoli 8 e 9 della L.R.35/1984, modificata con L.R.40/1995, nell'occasione dell'adeguamento disposto dalla L.R.33/1990 e s.m.

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE

Le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio tipo approvato dalla regione Emilia-Romagna costituiscono indicazioni generali ai fini dell'attuazione della L.R.33/1990, modificata con L.R.6/1995, salvo quelle relative ai requisiti cogenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.13 della medesima L.R.33/1990, sostituito dall'art.24 della L.R.6/1995: il Regolamento Edilizio comunale dovrà quindi disciplinare i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie in conformità a quanto disposto nello schema di Regolamento Edilizio tipo.

La conformità si intende riferita alla definizione delle esigenze da soddisfare, al campo di applicazione (destinazione d'uso per cui il requisito va soddisfatto), alla specifica di prestazione, contenente livelli di prestazione eventualmente differenziati in rapporto alla categoria d'intervento edilizio (nuova costruzione o recupero) ed all'attività svolta (principale o secondaria): anche i livelli di prestazione dovranno essere conformi a quelli del R.E. tipo.

Potrà essere ammessa un'eventuale suddivisione di un requisito in più requisiti, purché sia individuabile la corrispondenza con la fonte normativa (cioè con i sopra richiamati contenuti e modalità di espressione dei requisiti cogenti del Regolamento edilizio tipo). Non sarà possibile estendere la cogenza a requisiti raccomandati dal Regolamento Edilizio tipo, mentre potranno essere ammessi ulteriori requisiti raccomandati, rispetto a quelli individuati dal R.E. tipo, purchè non in contrasto con i requisiti cogenti. Sarà altresì ammissibile, per migliorare l'organizzazione espositiva, collocare in un unico titolo autonomo i metodi di calcolo esemplificati dal Regolamento edilizio tipo, anche perchè tali metodi, essendo ormai consolidati e riconosciuti, vanno ripresi integralmente; la collocazione in un titolo autonomo potrà anche facilitare l'eventuale arricchimento dei metodi di calcolo con ulteriori metodi.

Come già richiamato nella circolare regionale n.4285/1995, nel caso in cui i comuni volessero proporre ulteriori metodi di calcolo o di verifica oppure nuove soluzioni conformi, queste dovranno essere preventivamente validate dalla Regione: se ciò non avvenisse la Regione dovrebbe richiedere il riesame del provvedimento ai sensi del primo comma dell'art.16 della L.R.33/1990 e s.m..

Il rispetto da parte dei comuni di quanto sopra richiamato appare essenziale per garantire le finalità della L.R.33/1990 e s.m. cioè il coordinamento e l'omogeneità dei contenuti dei Regolamenti edilizi comunali in attuazione dell'art.25, primo comma, lettera b, della L.47/1985 e s.m.

SISTEMAZIONE DEGLI ARGOMENTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Sempre per garantire il coordinamento e per facilitare il compito degli operatori che intervengono in diversi comuni sembra importante che l'esposizione dei contenuti del Regolamento Edilizio comunale segua un ordine logico confrontabile con quello del Regolamento edilizio tipo anche per le disposizioni che non sono vincolanti ai sensi dell'art. 13 della L.R.33/90 ed in particolare per le parti procedurali e relative alla completezza della documentazione.

Ciò non significa che non possano essere aggiunti ulteriori contenuti a quelli del R.E. tipo, anche per tener conto delle diverse realtà comunali (fermo restando che dovranno essere comunque trattati almeno i contenuti minimi indicati agli artt. 5 e 6 della L.R.33/90 e s.m.). E' tuttavia indispensabile che l'inserimento di nuovi contenuti ed articoli avvenga senza stravolgere l'impianto del Regolamento edilizio tipo regionale, così da facilitare a tutti gli operatori che agiscono in comuni diversi la ricerca degli argomenti trattati dal Regolamento edilizio.

Si richiama la necessità di rispettare comunque nel Regolamento edilizio tipo i contenuti che discendono da disposizioni di legge nazionale e regionale nonché da normative tecniche, comprese quelle eventualmente divenute efficaci dopo l'approvazione dello schema di Regolamento Edilizio tipo regionale (es. decreto legislativo 19/09/94, n. 626, riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; es. decreto ministeriale 9/01/96, relativo alle opere in cemento armato; es. decreto ministeriale 16/01/96, relativo alle costruzioni sismiche). In particolare si richiama la necessità di attenersi alle disposizioni della L.R.33/1990 e s.m. per quanto riguarda la composizione ed il funzionamento delle Commissioni edilizie comunali: le disposizioni contenute nell'art.15 della citata legge devono essere applicate anche nel caso di rinnovo della Commissione Edilizia comunale nelle more di approvazione dell'adeguamento del Regolamento edilizio comunale al Regolamento edilizio tipo della regione Emilia-Romagna.

Sarà altresì possibile eliminare alcuni contenuti della parte non vincolante del Regolamento edilizio tipo: in tal caso occorrerà porre particolare attenzione a non derogare da disposizioni legislative vigenti, sempre fedelmente recepite nelle norme del R.E. tipo.

RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E NORMATIVA DEL P.R.G.

Sembra infine utile ricordare che, nel caso in cui il Regolamento edilizio comunale intenda modificare definizioni di parametri che regolano il processo d'intervento contenuti nel vigente Piano Regolatore Generale, contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio comunale del R.E., si dovrà procedere anche all'adozione di apposita variante al P.R.G. per la soppressione o per la modifica delle corrispondenti definizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione. In alternativa occorrerà subordinare l'efficacia degli articoli di Regolamento edilizio che modificano il P.R.G. all'approvazione di apposita variante al P.R.G. Trattandosi di due provvedimenti amministrativi diversi, soggetti a procedure di approvazione diverse (in specifico, per le varianti al P.R.G. vanno seguite le procedure di cui alla L.R.47/78 e successive modificazioni), il R.E. non può certo modificare il P.R.G. L'adozione di un provvedimento di variante allo strumento urbanistico consentirà altresì di effettuare anche la verifica di eventuali conseguenze della modifica delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici sul dimensionamento e sul processo attuativo del piano regolatore.

Il Direttore Generale dell'area Programmazione e Pianificazione Urbanistica    dott. Roberto Raffaelli


                  


a cura di: Servizio Qualità Edilizia

e-mail: que_segr@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: 10 giugno 1999