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Delibera di Giunta - N.ro 1995/593 - del 28/02/1995

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (ART.
2 LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1990, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFI-
CAZIONI ED INTEGRAZIONI).
Prot

Prot. n. (QUE/95/1853)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista:

- la legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali";

- la legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, recante "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1992, n. 142 e modifica ed integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia";

Considerato:

- che con propria delibera n. 6605 del 23/11/1991 è stato istituito un gruppo di lavoro che ha esaminato lo schema di Regolamento Edilizio tipo predisposto dal Servizio Qualità Edilizia dell'Assessorato Edilizia e Casa, proponendo modifiche e perfezionamenti che hanno portato alla stesura definitiva dello schema di Regolamento Edilizio così come inviato alla Commissione Consigliare "Territorio e Ambiente" (prot. n. 1580 del 16/2/1995) ed al Comitato Consultivo regionale - 1^ Sezione;

- che le disposizioni contenute nello schema di Regolamento Edilizio tipo costituiscono indicazioni generali, salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del Regolamento Edilizio;

- che i Comuni dovranno provvedere al rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia secondo le procedure previste dalla citata L.R. 6/95, decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima sul B.U.R.;

- che i Comuni dovranno altresì adeguare il proprio Regolamento Edilizio alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di approvazione dello schema di Regolamento Edilizio da parte della Giunta Regionale;

Considerato inoltre che la Commissione Consigliare "Territorio Ambiente" ha espresso nella seduta del 20/2/1995 parere favorevole sullo schema di Regolamento Edilizio tipo e sulle proposte di modifica presentate, rilevando altresì l'opportunità di una verifica fra le previsioni della lett. t) dell'art. 27 (pag. 28) con quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 6/95;

Visto l'atto n. 65 in data 23/2/1995 del Comitato Consultivo Regionale I^ sezione:

"CONSIDERATO:

- che le modifiche già introdotte in sede di esame dalla Commissione Consigliare "Territorio e Ambiente" riguardano:

Pag. 2: viene aggiunta in nota la definizione di Sp (Superficie parcheggi), da utilizzarsi negli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Pag. 4: viene modificata la definizione di soppalco.

Pag. 29: interventi in zona agricola: modifica della lettera t).

Pagg. 69,70,125 e seguenti: il requisito RC5.1 viene integrato con soluzione conforme riguardante il benessere acustico. In conseguenza di ciò vengono modificati gli elenchi dei requisiti cogenti e raccomandati. L'isolamento acustico ai rumori aerei (RC5.2) passa nell'elenco dei requisiti raccomandati.

- che nella fase di discussione il Comitato ha proposto le ulteriori modifiche e integrazioni:

a) le definizioni di ristrutturazione edilizia (art. 6) ed urbanistica (art. 11) vanno integrate specificando i contenuti della normativa regionale ed aggiungendo in nota la definizione di cui all'art. 36 lett. A4) della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) va corretto l'art. 38 in quanto il rilascio della concessione in deroga non segue le procedure ordinarie;

c) il titolo dell'art. 41 (Opere pubbliche di competenza comunale) appare più corretto nella forma Opere pubbliche di iniziativa comunale;

d) nel titolo VII°: Piani Attuativi, non appare congruente il riferimento ai piani di lottizzazione, mentre non vengono citati i Programmi Integrati previsti dalla L.R. 6/95;

e) nell'elenco degli elaborati previsti per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, si rende necessario fare riferimento, per le opere infrastrutturali, alle norme tecniche CNR;

f) nel caso previsto dal comma 5° dell'art. 55 che riguarda il completamento delle operazioni di controllo per motivi di stagionalità, dovrà essere prevista una responsabilizzazione del tecnico incaricato;

g) i casi previsti dal comma 3° dell'art. 59, vanno estesi ricomprendendo quelli di degrado relativo alla pericolosità degli impianti;

h) per il requisito RC3.2: qualità dell'aria, va limitato il ricorso alla prova in opera (verifica del CO e CO2) introducendo la possibilità di verifica mediante soluzioni conformi;

i) il requisito RC5.2 (Controllo della pressione sonora: benessere uditivo) va attentamente valutato al fine del rispetto del D.P.C.M. 1/3/91 in rapporto alle soluzioni conformi prospettate.

ESPRIME PARERE:

che lo schema di Regolamento Edilizio tipo, con le prescrizioni di cui al precedente "CONSIDERATO", sia meritevole di approvazione."

Dato atto cheil Responsabile del Servizio Qualità Edilizia ha espresso il proprio parere di legittimità e regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 41/92;

Su proposta dell'Assessore all'Edilizia e Casa;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, per i motivi esplicitati in premessa, lo schema di Regolamento Edilizio tipo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni, conforme al modello esistente agli atti dell'Assessorato Edilizia e Casa (prot. n. 2019 del 27/02/1995) ed allegato in copia alla presente;

2) di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

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