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REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE (L.R. 33/90) - CIRCOLARE 27837 del 30 ottobre 1997 

Prot. n. 27837, Bologna 30 ottobre 1997

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

- AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELL’EMILIA - ROMAGNA

- AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA’ MONTANE DELL’EMILIA - ROMAGNA

- AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

- AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI, DOTTORI AGRONOMI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI

- AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE USL DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

OGGETTO: Adeguamento dei Regolamenti Edilizi comunali ai sensi dell’art. 16 della L.R. 33/90 e s. m.

Tra la fine del 1996 e la metà del 1997, attraverso l’approvazione delle leggi 23/12/1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e 23/5/1997, n. 135 "Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione", si è verificato il consolidamento nella legislazione nazionale del regime dei procedimenti amministrativi in materia edilizia, dopo oltre due anni di reiterazioni di decreti - legge sull’argomento.

Nel medesimo periodo si è avviata la riforma della pubblica amministrazione tendente a realizzare i principi di sussidiarietà, di efficienza ed economicità, di responsabilità ed unicità della pubblica amministrazione in rapporto alle funzioni assegnate. Primi atti di tale riforma sono la legge 15/3/1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e la legge 15/5/1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo".

Con la legge 59/1997 (la cosiddetta Bassanini 1) oltre ad essere definiti i criteri dei decreti legislativi governativi di conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di nuove funzioni amministrative, all’art. 20 è prevista la graduale delegificazione di diversi procedimenti amministrativi. In sede di prima applicazione, l’art. 20 prevede anche l’emanazione di appositi regolamenti (assunti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23/8/1988, n. 400) per riordinare i procedimenti amministrativi indicati nell’Allegato 1 alla legge medesima, molti dei quali relativi all’utilizzazione delle opere edilizie.

La legge 127/1997 (cosiddetta Bassanini 2) interviene direttamente modificando molti procedimenti di decisione e controllo ed in particolare detta disposizioni di cui tener conto per l’adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali:

all’art. 2, comma 4 (estensione della validità nel tempo dei certificati rilasciati dalla p. a.);

all’art. 5, comma 5 (competenze dei consigli comunali, provinciali);

all’art. 6, comma 2, lettere f e g (attribuzione ai dirigenti di compiti relativi alle autorizzazioni e concessioni edilizie nonché alle certificazioni);

all’art. 12, commi 5 e 6 (introduzione di termini e del regime del silenzio - assenso per le approvazioni e autorizzazioni ai sensi della L. 1089/1939);

all’art. 17, integrazioni:

5.1.al funzionamento delle conferenze dei servizi di cui all’art. 14 della L. 7/8/1990, n. 241;

5.2.alle procedure di decisione relative ad opere pubbliche;

5.3.alle procedure di funzionamento degli organi consultivi della p.a.;

6. al medesimo art. 17, modifiche:

6.1. delle procedure di controllo di legittimità sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali;

6.2. del regime di tassazione dell’occupazione di aree pubbliche;

6.3. dell’art. 9 della L. 24/3/1989, n. 122 relativa ai parcheggi.

Anche nell’attesa dell’organico recepimento nella legislazione regionale delle norme statali in materia di procedimenti edilizi fissati dalla L. n. 662/1997 e s. m. e delle disposizioni connesse alla materia edilizia contenute nella L. n. 127/1997, i comuni sono tenuti ad applicare le nuove norme, laddove immediatamente operative (L. n. 493/93, art. 4, comma 17, come modificato dalla L. n. 662/97, art. 2, comma 60, dove si stabilisce che: <<Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento>>; articoli 5, 12 e 17, L. n. 127/97). Da ciò consegue l’immediata inapplicabilità degli articoli dei vigenti R.E. comunali che contengono norme superate dalle leggi statali.

Dal momento che la maggior parte dei R.E. comunali non sono ancora coordinati con la L.R. 33/90 e con il R.E. tipo regionale, per rendere operativo lo strumento edilizio comunale e per contenere il disorientamento degli operatori, è opportuno che i comuni provvedano ad adeguare i propri Regolamenti edilizi allo schema di Regolamento edilizio tipo regionale, pur dovendo contemporaneamente considerare le innovazioni apportate dalle Leggi 662/96, 127/97, 135/97.

Per facilitare ai comuni il compito di adeguare il proprio R.E. a quello tipo regionale e contemporaneamente alla legislazione nazionale subentrata dopo la sua pubblicazione, il Servizio Qualità Edilizia ha predisposto una versione della parte procedurale del R.E. tipo (approvato con delibera di Consiglio regionale n.593 del 28/2/1995 e pubblicato sul B.U.R. n.89/1995), corredata da note, inserite negli opportuni punti dell’articolato, tese ad evidenziare le specifiche necessità di modifica in rapporto alle Leggi 662/1996, 135/1997, 59/1997, 127/1997. Tale versione della parte procedurale del R.E. tipo può essere fornita, a richiesta dei Comuni, su supporto magnetico (floppy disk 3.5", Word 2 per Windows 3.1) rivolgendosi al Servizio Qualità Edilizia, Viale Aldo Moro 30, 40127 BO, Tel. 051/28.37.80/1/6.

Le principali annotazioni al testo del Regolamento edilizio tipo regionale (evidenziate con carattere corsivo e numerazione contrassegnata da asterisco) riguardano:

- i termini di tempo assegnati a ciascuna delle fasi del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, ivi compresi i termini riservati al parere della C.E. (L. n. 493/1993, art. 4, comma 2, modificato dalla L. n. 662/1996, art. 2, comma 60, e L. n. 127/1997, art. 17);

- l’introduzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), con proprie procedure e documentazioni, per alcune categorie di interventi, sottratti così al campo di applicazione degli istituti della concessione, dell’autorizzazione edilizia e delle opere interne ex art. 26 della L. 28/2/1985, n.47 (L. n. 493/93, art. 4, comma 7, modificato con L. n. 662/96, art. 2, comma 60 e L. n. 135/97, art. 11);

- l’attribuzione ai dirigenti comunali, attraverso opportuni atti regolamentari conformi allo statuto comunale, delle responsabilità nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie e delle connesse certificazioni, in attuazione delle disposizioni di legge, di P.R.G. e di R.E. (L. n. 127/1997, art. 6);

- il contenuto dell’istruttoria di progetti edilizi (L. n. 493/93, art. 4, comma 2, come modificato con L. n. 662/96);

- la riconferma della competenza del Consiglio comunale per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi della pianificazione comunale (legge n. 127/97, art. 5);

- le procedure relative alle opere pubbliche di iniziativa comunale (art. 4, comma 16, della L. n. 493/93, modificato con l’art. 2, comma 60 della L. n. 662/96, e art. 17, comma 8, della L. n. 127/97).

- il richiamo, per quanto riguarda le procedure e le certificazioni collegate ai procedimenti edilizi, alle innovazioni rispettivamente introdotte dagli articoli 2, 12 e 17 della L. n. 127/1997 (ad es. le autorizzazioni ex L. n. 1089/1939; l’organizzazione delle conferenze dei servizi ex art. 14, L. n. 142/1990; la validità temporale delle certificazioni della P.A.);

- il richiamo al prossimo riordino, tramite i regolamenti attuativi della L. n. 59/1997 previsti all’art. 20, comma 8 (Allegato 1), di alcuni dei procedimenti connessi all’utilizzazione delle opere edilizie, ed in particolare le procedure relative a:

- installazione ed esercizio di ascensori (punto 7);

- prevenzione incendi (punto 14);

- collaudo da parte dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) (punto 15);

- istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (punto 37);

- localizzazione e ristrutturazione degli impianti industriali (punti 42 e 43);

- escavazione di pozzi (punto 49);

- esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso d’impresa (punto 50);

- rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie (punto 77);

- dichiarazione di agibilità da parte della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (punto78);

- rilascio dell’autorizzazione ad attivare esercizi industriali o artigiani (punto 99);

- rilascio delle autorizzazioni allo scarico idrico al suolo (punto 104);

- rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (punto 109).

La versione del R.E. tipo fornita su supporto magnetico, a richiesta dei comuni, contiene anche annotazioni che consentiranno di aggiornare i richiami alla legislazione di settore subentrata dopo l’approvazione del R.E. tipo e coinvolta nella progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi: si ricordano ad es. il D. lgs. n. 494/1996 (sicurezza dei cantieri); il D.lgs. n. 626/1994 e s. m. (luoghi di lavoro); la L. n. 447/95 (inquinamento acustico); il D.P.R. n. 503/1996 (accessibilità alle attrezzature pubbliche); D.M. 16.1.1996 (edilizia in zona sismica); D.P.R. 22/4/94, n. 425 (collaudo statico).

L’articolato del R.E. tipo messo a disposizione dei comuni, riporta anche, nei punti opportuni, il testo di circolari regionali emanate dalla Direzione generale Programmazione (n. 4361/96 e n. 11084/96) dopo l’approvazione del R.E. tipo; si richiamano altresì circolari emanate da altri organi regionali in materie connesse ai procedimenti autorizzativi per l’esecuzione e l’utilizzazione delle opere edilizie (tutela del paesaggio, inquinamento atmosferico, ecc.), nonché la delibera di Giunta regionale n. 477 del 21/2/95 (attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente).

Vengono anche richiamate alcune pronunce molto significative del Comitato Regionale di Controllo circa la nomina della Commissione edilizia e circa i contenuti della dichiarazione di indirizzi predisposta dalla medesima Commissione ai sensi dell’art. 16 della L.r. 33/1990.

Il testo prodotto su floppy disk contiene infine, con apposita evidenziazione grafica, la correzione di alcuni errori materiali contenuti nel testo del R.E. tipo pubblicato sul B.U.R. 89/95.

Il Direttore Generale dell'area Programmazione e Pianificazione Urbanistica    dott. Roberto Raffaelli


                  


a cura di: Servizio Qualità Edilizia

e-mail: que_segr@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: 18 giugno 2001