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Prot. n.27952/QUE/IC Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna Alle Amministrazioni Provinciali dellEmilia-Romagna Oggetto: Chiarimenti in merito al rapporto tra Regolamento edilizio e Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) Alcuni Comuni che hanno approvato o sono in procinto di approvare un Regolamento edilizio conforme alla L.R.33/90 e s.m. hanno chiesto a questo Assessorato chiarimenti in merito al rapporto tra Regolamento Edilizio ex L.R.33/90 e s.m. e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di cui allart.29 della L.R.20/2000. Questa Regione ha in corso studi per la definizione degli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al secondo comma dellart.16 della L.R. 24.3.2000, n.20; tali indirizzi dovranno anche riguardare le norme igieniche di interesse edilizio previste al primo comma dellart.29 della medesima L.R.20/2000. Va evidenziato che, in attesa di adeguare i propri strumenti urbanistici nei modi e nei tempi previsti dalla L.R.20/2000 (art.43, modificato con art.1 della L.R.16.11.2000, n.34, "Differimento di alcuni termini e modifiche al regime transitorio della L.R.24.3.2000, n.20 recante Disciplina generale sulla tutela e luso del territorio", pubblicata sul B.U.R. n.167 del 20.11.2000) i Comuni possono approvare il proprio Regolamento edilizio comunale ai sensi dellart.16 della L.R.33/90, in quanto legge non abrogata dalla L.R.20/2000. La qualificazione delle opere edilizie attraverso luniformazione dei requisiti prestazionali degli edifici è attualmente promossa dalla Regione con i "Requisiti tecnici delle opere edilizie" allegati al vigente Regolamento edilizio tipo approvato con Delibera di Giunta regionale 593/95: a tali requisiti i Comuni sono tenuti a conformarsi ai sensi della L.R.33/90. La Regione, con delibera di Giunta regionale n.268/2000, ha aggiornato alla subentrata normativa nazionale ed ha notevolmente semplificato tali requisiti tecnici prestazionali, tenendo conto anche di esperienze e di problemi portati dai primi Comuni che hanno utilizzato nella pratica tali norme, e sta predisponendo una modulistica per facilitare una corretta asseverazione dei medesimi requisiti da parte dei professionisti. I Comuni che avranno approvato Regolamenti edilizi conformi a quello tipo regionale, quando adotteranno un R.U.E. ai sensi della L.R. 20/2000, potranno trasferire in detto strumento quantomeno i "Requisiti tecnici delle opere edilizie", dato che tali requisiti comprendono le norme igieniche di interesse edilizio di cui allart.29 della L.R.20/2000; si garantiranno così uniformi e validi livelli di prestazione e continuità di gestione, anche in rapporto alle semplificazioni procedurali per ledilizia residenziale previste allart. 18 della L.R.33/90. Si segnala, a proposito della qualificazione delle opere edilizie, che stanno per essere approvati con apposita Delibera di Giunta regionale nuovi "Requisiti volontari", ad aggiornamento e semplificazione dei "Requisiti Raccomandati" di cui allAllegato B al vigente Regolamento edilizio tipo regionale, con una significativa integrazione di nuovi requisiti prestazionali rispondenti alle esigenze delledilizia bioclimatica ed ecosostenibile. Questi ultimi requisiti volontari sono assunti come riferimento anche per la sperimentazione connessa alla programmazione del 15% delle risorse destinate alle politiche abitative dalla D.C.R. n.1356/2000 e dalle economie di programmi del quadriennio 1992-1995. I requisiti rispondenti alle esigenze bioclimatiche ed ecosostenibili potranno inoltre essere assunti come utile riferimento dai Comuni al fine di praticare le riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria previste dal punto 1.6.4 della Delibera di Consiglio Regionale n.849/1998 relativa alla procedura di applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28.1.1977, n.10. Con loccasione si segnala infine che è in corso di elaborazione la legge regionale che porterà a coerenza le norme edilizie regionali con le nuove disposizioni nazionali sui titoli abilitativi agli interventi edilizi e sui connessi procedimenti amministrativi. Cordiali saluti Pier Antonio Rivola
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