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Prot. n. 5855 Bologna, 13 febbraio 1997 Assessorato alla Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva
OGGETTO: Verifica dellesistenza dei requisiti richiesti alle civili abitazioni per essere dichiarate abitabili. Applicazione tariffario regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 2079 del 21.7.94). In risposta ad alcuni quesiti posti a questa Regione in merito allargomento in oggetto, si precisa che il rilascio del certificato di conformità edilizia (abitabilità ed usabilità), è normato dallart. 10 della L.r. 33/90 modificata dalla legge 6/95 che ha recepito il D.P.R. 22/4/94, n. 425. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia la normativa sopracitata prevede controlli sullopera eseguita da parte dei Comuni da esercitare entro i termini di cui al comma 3 bis della L.r. 33/90, così come moodificata con L.r. 6/95 (60 giorni); tali termini decorrono dalla data di presentazione della scheda tecnica descrittiva di cui allart. 9 della citata L.r. 33/90 e s.m. Per i Comuni che non abbiano adeguato il loro Regolamento Edilizio a quello tipo regionale o che comunque non abbiano ancora provvedutoma dotarsi del modello di scheda Tecnica Descrittiva, ai fini di attuare le disposizioni del comma 7 dellart. 25 della L.r. 6/95, i termini decorrono dalla presentazione di apposita dichiarazione avente i contenuti indicati ai commi primo e secondo dellart. 9 della L.r. 33/90 e successive modifiche, redatta dal tecnico abilitato incaricato ai sensi dellart. 9, comma 4 della legge regionale suddetta. I Comuni, ai fini del rilascio del certificato di Conformità edilizia, entro i termini di cui al comma 3 bis dellart. 10 della L.r. in questione (60 giorni), esercitano i controlli obbligatori per le opere indicate al comma 3 sexies e per le altre opere eventualmente indicate con apposita delibera comunale, assunta ai sensi del medesimo comma; le opere per le quali è stato rilasciato il certificato di conformità edilizia mediante convalida della dichiarazione di conformità sono invece sottoposte a verifiche a campione nei dodici mesi successivi al rilascio. Le verifiche, (quelle da effettuarsi entro i sessanta giorni e quelle a campione), possono essere svolte tramite gli Uffici competenti ovvero, in subordine, ricorrendo a tyecnici individuati con apposita delibera (comma 3, art. 10 L.r. 33/90 e s.m.). Da quanto premesso si deduce che le competenze tecniche per lo svolgimento delle verifiche di opere diverse da quelle indicate al comma 6 dellart. 13 della L.r. 33/90 e s.m., non sono più una escusività dei Servizi di Prevenzione delle Aziende - USL; tuttavia le Amministrazioni Comunali che intendono dare corso alle verifiche e controlli di propria competenza possono avvalersi anche dei Servizi di Prevenzione delle Aziende USL; tuttavia le Amministrazioni Comunali che intendono dare corso alle verifiche e controlli di propria competenza possono avvalersi anche dei Servizi di Prevenzione delle Aziende - USL che finora hanno svolto le competenze sopra citate e possiedono pertanto le necessarie professionalità. Ovviamente, leventuale affidamento di tale incarico ai servizi delle Aziende - USL dovrà avvenire previo accordo con i Dipartimenti di Prevenzione, ed essere deliberato dalle Amministrazioni comunali. Latto amministrativo dovrà prevedere inoltre il compenso da devolvere da parte dellAmministrazione comunale allAzienda - USL, per le prestazioni relative agli adempimenti tecnici effettivamente svolti dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione. Tale importo dovrà essere calcolato con riferimento alle tariffe previste nella delibera regionale n. 2079 del 21/7/94, rivalutate secondo le specifiche indicazioni regionali e sulla base della tipologia delle prestazioni offerte. Ne deriva pertanto che i Comuni dovranno definire nuovi iter procedurali individuando prioritariamente chi in via diretta tiene il rapporto con il privato richiedente. Distinti saluti.
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