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Prot. n. 11084 Bologna, li 16 aprile 1996 AI SINDACI DEI COMUNI CLASSIFICATI SISMICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELL'EMILIA-ROMAGNA AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA ALLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI, DOTTORI AGRONOMI, GEOMETRI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI VIGENTI REGOLAMENTI EDILIZI DEI COMUNI CLASSIFICATI SISMICI ALLA NORMATIVA SISMICA (ART.17, COMMA 3, DELLA L.R.35/84, MODIFICATO CON L.R.40/1995) La L.R.40/1995, modificando l'art. 17 della L.R. 35/1984, stabilisce che, entro il 19 aprile 1996, i comuni classificati sismici in Emilia-Romagna adeguino le norme dei vigenti strumenti urbanistici comunali e quelle dei vigenti Regolamenti Edilizi alla legislazione sismica nazionale ed agli articoli 8 e 9 della L.R.35/1984, modificata appunto con L.R.40/1995. La legge sismica nazionale è la L.64/1974, corredata delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3, assunte e periodicamente aggiornate con decreto ministeriale. Di tali normative tecniche, quelle più influenti sui contenuti del Regolamento Edilizio sono quelle per le costruzioni, recentemente aggiornate con D.M.16.1.1996 (pubblicato sul Suppl. alla G.U.n.29 del 5.2.1996). L'entrata in vigore di tale decreto è stata prorogata al 5.6.1996, sulla base del D.M.4.3.1996 (pubblicato sulla G.U.n.66 del 19.3.1996). Nel richiamare le precisazioni fornite con la precedente circolare n.4361 del 15.2.1996 a proposito dei termini di adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali a quello tipo della Regione Emilia-Romagna, sembra utile, con la presente circolare, segnalare i principali argomenti del R.E. da raccordare alla normativa sismica, così da consentire ai comuni classificati sismici di adeguare contestualmente il proprio R.E. sia alla normativa sismica sia al Regolamento edilizio tipo. Nell'esporre gli argomenti si segue la numerazione degli articoli del R.E. tipo della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.n.83 dell'8.5.1995), così da facilitare l'aggiornamento. ART.2 - Le definizioni dell'altezza delle fronti Hf e dell'altezza massima dell'edificio Hm (lettere g.3 e g.4) vanno rese coerenti con quelle della normativa sismica (punto C.2 del D.M.16.1.1996), mentre le definizioni delle distanze (lettera H) vanno integrate con quella di distanza tra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada data al punto C.3 del D.M.16.1.1996 (allo scopo di ridurre vittime e garantire la transitabilità delle strade anche in caso di emergenza). ART.8 - Va specificato che, ai fini della normativa sismica, sono considerate "nuove costruzioni" anche gli interventi di completa ricostruzione effettuati nell'ambito di interventi di "ripristino tipologico" (punto A.2 dell'art 36 della L.R.47/78 e s.m.), di "ripristino edilizio" (punto A.3.2 dell'art 36 della L.R.47/78 e s.m.) e di "ristrutturazione". Poichè, di conseguenza, alcuni interventi di completa ricostruzione effettuati come "ristrutturazione", "ripristino tipologico" o "ripristino edilizio" possono essere impediti dalla normativa sismica per le nuove costruzioni, a meno che non esistano i presupposti per attivare le procedure di deroga di cui all'art.12 della L.64/1974, va verificato che le sopracitate categorie d'intervento individuate dalla disciplina particolareggiata del P.R.G. risultino applicate ad unità edilizie il cui contesto consenta il rispetto della normativa sismica per le nuove costruzioni, con particolar riferimento ai limiti di altezza in funzione della distanza del contorno dell'edificio dal ciglio opposto della strada (punto C.3 del D.M.16.1.1996). In caso contrario occorrerà rendere le previsioni urbanistiche congruenti a quelle della normativa sismica ovvero, là dove esistano i presupposti, evidenziare nel P.R.G. e negli eventuali piani attuativi la necessità di deroga ai sensi dell'art.12 della L.64/1974 e dell'art.9 della L.R.35/1984 e s.m. Nel caso di risposta positiva da parte del Ministero LL.PP. all'apposito quesito evidenziato dalla Regione Emilia-Romagna e richiamato alla nota 2, qualora all'interno di zona A le previsioni di P.R.G. possano implicare molteplici necessità di deroga alla normativa sismica, sarà opportuno predisporre un piano particolareggiato con i contenuti richiamati alla nota 2 (ed anche ai successivi articoli 27 e 45), al fine di ridurre i tempi di concessione delle singole deroghe. ART.9 - La definizione di "ampliamento" va resa coerente a quella della normativa sismica (punto C.9.1.1 del D.M. 16.1.1996) in ragione delle diverse prescrizioni sismiche di riferimento per gli interventi di "ampliamento" e per quelli di "sopraelevazione". Sarà quindi opportuno precisare che, ai fini sismici, l'intervento di "ampliamento" comprende gli incrementi delle superfici esistenti qualora vengano realizzati per sopraelevazione di "parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso" ed è subordinato all'obbligo di adeguamento, ma non al rispetto del punto C.3 del D.M.16.1.1996. Gli incrementi di superficie realizzati attraverso aumento del numero dei piani, ai fini sismici, sono invece considerati "sopraelevazioni" e, oltre all'obbligo di adeguamento dell'intero complesso risultante, sono soggetti al rispetto dei distacchi dal ciglio opposto stradale definiti al punto C.3 del D.M.16.1.1996 ed alle limitazioni indicate all'art.14 della L.64/1974. L' ampliamento con costruzione da cielo a terra, separato dalla costruzione preesistente mediante giunti, è considerato, ai fini sismici, una nuova costruzione, soggetta alle relative norme sismiche, ivi compresi i citati distacchi stradali. Gli ampliamenti consistenti in variazioni di altezza necessarie a rendere abitabili (a norma dei Regolamenti edilizi) ambienti già esistenti, senza aumentare il numero dei piani, sono invece ammissibili senza necessità di rispettare i punti C.2 e C.3 del citato decreto 16.1.1996. I suddetti vincoli all'ampliamento ed alle sopraelevazioni dovrebbero essere richiamati anche nelle norme attuative di P.R.G. ART.19. - Nel certificato d'uso per le nuove costruzioni è opportuno richiamare anche gli eventuali vincoli di altezza, di distanza dal ciglio opposto della strada, di distacco dagli edifici contigui nonchè i vincoli geometrici e tipologici da rispettare ai sensi della normativa sismica (punti C.2, C.3, C.4 e, per gli edifici in muratura, C.5 del D.M.16.1.1996); nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, vanno specificati eventuali vincoli conservativi posti dalla pianificazione urbanistica o territoriale o paesistica che consentano il ricorso a tecniche di consolidamento anche non espressamente menzionate dalla normativa sismica. La disposizione (introdotta al comma terzo dell'art.8 della L.R.35/1984, così come modificato con L.R.40/1995) favorisce l'impiego di provvedimenti tecnici di consolidamento sismicamente validi, ma meno sostitutivi e pesanti di alcuni di quelli descritti al punto C.9.8 D.M. 16.1.1996 e quindi più compatibili con i caratteri dell'edilizia storica.. Le norme attuative dei vigenti piani regolatori generali che non specificassero adeguatamente i vincoli tipologici e materici da rispettare negli interventi di recupero dovranno perciò essere opportunamente integrate. ART.27 - Nel caso di interventi edilizi da eseguirsi su una singola unità immobiliare di un fabbricato comprendente più u.i., qualora siano previsti la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali, la documentazione relativa agli interventi sull'esistente (lettera h.4) va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica di cui alla lettera i) che gli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali non modificano in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Da tale dimostrazione dipende l'obbligo o meno di adeguare sismicamente l'edificio. Indicativamente, quindi, la documentazione grafica dovrà comprendere almeno un rilievo semplificato dell'intero fabbricato tale da consentire l'identificazione dello schema strutturale e la valutazione delle eventuali modifiche che gli interventi progettati producono al comportamento strutturale globale del fabbricato. Nel caso di intervento su un edificio contiguo ad altri (complessi edilizi) la documentazione di cui alla lettera h.4 va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi previsti non aggravano la situazione statica degli edifici adiacenti. Ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.R.35/84 e s.m. potrà anche essere sufficiente basare la suddetta dimostrazione su di un rilievo eseguito con metodologia equiparabile a quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna per i Piani di recupero nel progetto di Regolamento regionale "Indirizzi per la progettazione, contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di interventi sul patrimonio edilizio esistente in zone sismiche" pubblicato sul Supplemento al B.U.R.n. 328 del 10.5.1989. ART.45 - Al punto 4 della lettera A (elaborati di P.P. relativi allo stato di fatto) va specificato che se le planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200 contengono informazioni geometriche e strutturali (si veda la metodologia proposta dal già citato progetto di R.R. pubblicato sul B.U.R.n.328/1989) esse possono essere allegate alla domanda di concessione edilizia degli interventi di recupero edilizio previsti dal P.P. per supportare la dimostrazione che gli interventi edilizi progettati non arrecano aggravi alla situazione statica degli edifici contigui (art.8, quarto comma, della L.R.35/1984 e s.m.). Alla lettera C occorre ricordare che (fino all'emanazione di eventuali indirizzi regionali ai sensi dell'art.6, lettera e, della L.R.35/1984 e s.m.) la relazione geologica-geotecnica deve contenere almeno gli elementi necessari alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art.13 della L.64/1974, con riferimento al D.M.11.3.1988. Alla lettera F va menzionata la necessità del parere del competente Servizio provinciale per la Difesa del Suolo ai sensi dell'art.13 della L.64/1974. ART.49 - Alla comunicazione di inizio lavori va allegata la ricevuta di avvenuto deposito ai sensi della legislazione sismica (art.3 della L.R.35/1984 e s.m.) ovvero, per le sole opere di rilevante interesse pubblico (art.6, comma 1, lettera b della L.R.35/1984 e s.m.), l'autorizzazione di cui all'art.18 della L.64/1974. Va altresì allegata la copia degli elaborati grafici munita del visto del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo competente per territorio (L.R.35/1984 e s.m., art.3, comma 2). ART.53 - Ai sensi dell'art.1, lettera e), della L.R.46/1988, nei comuni sismici le varianti "essenziali" ricomprendono tutte le violazioni alla normativa sismica che non attengano a meri fatti procedurali. Coordinando la normativa sismica e quella urbanistico-edilizia, per evitare la formazione di abusi sismici e, conseguentemente, anche edilizi, avremo che: - per una variazione "essenziale" ai sensi dell'art.1 della L.R.46/1988 che implichi anche variazione "sostanziale" ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.R.35/1984 e s.m. ed ai sensi dell'art.6, comma 1, del R.R.33/1986 e s.m., i lavori potranno essere proseguiti solo in presenza della nuova concessione edilizia e della ricevuta di avvenuto deposito al Servizio Provinciale per la Difesa del suolo dei nuovi elaborati di progetto esecutivo. Se invece la variazione "essenziale" non modifica sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche o non porta a destinazioni di rilevante interesse pubblico, per la prosecuzione dei lavori basterà la nuova concessione edilizia: dovrà comunque essere trasmessa al S.P.D.S., prima della fine dei lavori, copia del progetto esecutivo variato, con eventuali calcoli e relazioni integrative, e copia del progetto edilizio variato con gli estremi della concessione edilizia, al fine di integrare la pratica sismica ed al fine della dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto depositato (art.7 L.R. 35/1984 e s.m.). La delibera di Consiglio regionale prevista alla lettera b del secondo comma dell'art.6 della L.R. 35/1984 e s.m. specificherà quali siano le variazioni "sostanziali" ai fini sismici per le quali è necessario il deposito preventivo ovvero l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.6 del R.R.33/86 e s.m.; - per una variante al progetto edilizio corrispondente ai casi previsti all'art. 15 della L.47/85 (e che quindi non dia luogo alla sospensione dei lavori) e che non sia "sostanziale" ai fini sismici i lavori possono essere proseguiti e la concessione in variante può essere richiesta al comune prima della fine dei lavori; dovrà essere comunque trasmessa al S.P.D.S., prima della fine dei lavori, copia del progetto esecutivo variato, con eventuali calcoli e relazioni integrative, e copia del progetto edilizio variato con gli estremi di richiesta al comune della concessione edilizia in variante, al fine di integrare la pratica sismica ed al fine della dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto depositato (art.7 della L.R.35/1984 e s.m.). Se invece la variante ai sensi dell'art.15 della L.47/1985 comporta una variazione "sostanziale" a fini sismici occorrerà sospendere i lavori per riprenderli solo dopo l'avvenuto deposito al S.P.D.S. del nuovo progetto esecutivo, corredato dei relativi calcoli e relazioni nonchè della copia del progetto edilizio variato con gli estremi della richiesta al comune della concessione edilizia in variante. Occorrerà attenersi a criteri analoghi per le varianti che non siano "essenziali" ai sensi dell'art.1 della L.R.46/1988 nè possano identificarsi con varianti ai sensi dell' art. 15 della L.47/1985. ART.54 - Per quanto riguarda la documentazione necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art.10 della L.R.33/1990 e s.m. al punto 2, lettera b), entro parentesi, va specificato che il certificato di conformità di cui all'art.28 della L.64/1974 è richiesto solo per le opere di rilevante interesse pubblico, mentre per le altre opere è da allegare la dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta la conformità dell'opera eseguita al progetto depositato ed alle norme della L.64/1974 e della L.R.35/1984 e s.m. (art.7 della L.R.35/1984 e s.m.). Il Direttore Generale dell'area Programmazione e Pianificazione Urbanistica dott. Roberto Raffaelli
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