Regolamento regionale 21 febbraio 2001,
n. 1
Regolamento regionale per
la disciplina delle procedure per linstallazione, la modifica ed il risanamento di
sistemi radioelettrici.
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Finalità
Il
presente Regolamento disciplina le procedure per linstallazione, la modifica ed il risanamento
di sistemi radioelettrici di
cui al successivo articolo 2.
Art. 2
Campo di
applicazione
1. Il presente
Regolamento si applica alle procedure per linstallazione, la modifica ed il
risana-mento delle seguenti tipologie di impianti:
- radio televisivi
- ponti radio
- satellitari
- stazioni radio base
- radio trasmittenti in genere
- radioelettrici.
2. E fatto salvo quanto previsto nel Piano Territoriale di Coordinamento di
cui allart. 3, comma 19 della legge 223/1990
Art. 3
Definizioni e
abbreviazioni
Ai fini del
presente Regolamento si intende:
a) per impianti radiotelevisivi: uno o più trasmettitori con le relative
apparecchiature accessorie, necessarie in una data postazione ad assicurare il servizio di
diffusione radiotelevisiva;
b) per ponti radio: impianti di connessione di tratte radio punto-punto;
c) per impianti satellitari: insieme di apparecchiature destinate al servizio di
telecomunicazione spaziale;
d) per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di
telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio
di telefonia cellulare;
e) per impianti radio trasmittenti in genere: impianti non identificabili in quelli
precedentemente definiti che svolgono servizio di radiodiffusione o servizio di
collegamento punto-punto;
f) per impianti radioelettrici: termine generico riferito allinsieme delle categorie
precedentemente definite;
g) per unità di misura e
grandezze fisiche: quelle definite
nellallegato A al D.M. n. 381/1998:
h) per obiettivo di qualità: i valori di immissione del
campo elettrico, del campo magnetico e della densità di potenza riferiti al
singolo impianto, calcolati o misurati nei punti accessibili alla popolazione in presenza di edifici destinati a
permanenze superiori alle quattro ore;
i) per soggetto avente titolo:
il concessionario, il licenziatario, o altro soggetto autorizzato alluso delle frequenze
j) c.e.m. : campo elettromagnetico;
k) c.m.: campo magnetico
l) c.e.: campo elettrico;
m) d.p.: densità di potenza;
n) modifica di un impianto: un impianto già installato ed assentito è considerato
modificato quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui agli
artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998.
Art. 4
Dichiarazione
degli impianti esistenti
1. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti aventi titolo devono fornire al Comune
e alla Sezione Provinciale dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Lazio, di seguito denominata ARPA, competente per territorio lelenco dei propri impianti radioelettrici,
i dati tecnici di cui allallegato B e la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000
sulla quale è riportata lindividuazione dei singoli impianti.
2. Per ogni impianto devono essere dichiarati i valori di campo elettromagnetico
con riferimento ai luoghi indicati dallart. 4, comma 2 del D.M. n. 381/1998, specificando se i valori siano:
-
superiori a: 6 V/m per il c.e.;
0,016 A/m per il c.m.; 0,1 W/m2 per la d.p.;
-
compresi tra 6 e 3 V/m;
-
inferiori a 3 V/m per il c.e,; 8
mA/m per il c.m.; 24 W/m2 per la d.p..
Nei successivi
articoli si fa riferimento al solo c.e. intendendo gli altri valori tacitamente
richiamati.
3. I titolari
del servizio di telefonia mobile entro lo stesso termine di cui al comma 1 del
presente articolo devono comunicare al Comune, allARPA
e allIspettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni anche le previsioni di sviluppo della rete di
stazioni radio base per i 12 mesi successivi.
Art. 5
Obiettivi di qualità
1. Per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 6 e 7, gli
obiettivi di qualità degli impianti radioelettrici sono
rappresentati dai seguenti valori di
immissione:
-
3 V/m per il campo elettrico;
- 8 mA/m per il campo magnetico;
- 24 mW/m2 per la densità di potenza.
2. Gli impianti per i quali saranno richieste
concessioni o autorizzazioni edilizie successivamente allentrata in vigore della
presente delibera, non potranno generare immissioni superiori agli obiettivi di qualità.
CAPO II
Art. 6
Installazione
e modifica di nuovi impianti
1. I soggetti
aventi titolo che intendono installare un nuovo impianto
radioelettrico o modificare un
impianto esistente su edifici regolarmente assentiti, devono presentare al Comune la
documentazione tecnica indicata nellallegato A al presente Regolamento, unitamente
alla eventuale domanda di concessione
edilizia. Copia conforme della documentazione deve essere altresì presentata alla ASL e alla Sezione dellARPA
competenti per territorio nonché allIspettorato Territoriale Lazio del Ministero
delle Comunicazioni.
2. Il Comune per il rilascio dellautorizzazione o concessione edilizia, ove
necessaria, oltre ai pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla normativa
vigente, deve acquisire il nulla osta
sanitario della ASL competente per territorio.
3. Ove non sia richiesta la concessione o lautorizzazione edilizia, il
soggetto avente titolo deve acquisire il nulla osta sanitario dalla ASL competente per
territorio.
4. La ASL, per il rilascio del nulla osta sanitario, deve acquisire il parere
dellARPA in ordine al rispetto dei valori massimi di campo elettromagnetico fissati
dalla vigente normativa per lesposizione della popolazione e degli obiettivi di
qualità.
Art. 7
Installazione
o modifica di impianti
per emittenza radiotelevisiva
1.
Linstallazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di emittenza radiotelevisiva non compresi nel
P.T.C. di cui alla legge 223/1990, è autorizzata dalla Regione ai sensi dellart. 6,
comma 1 della L.R. n. 56/1989.
2. A tal fine il soggetto avente
titolo deve presentare alla Regione, ai sensi dellart. 6 della L.R.
n. 56/1989, apposita domanda corredata
dalla concessione edilizia, ove necessaria, e dallautorizzazione del Ministero delle
Comunicazioni dalla quale risultino le
caratteristiche dellimpianto di cui al comma 2 dellart. 6 della L.R. 56/1989.
3. Ove non sia prevista la concessione edilizia, il soggetto avente titolo deve
richiedere, alla Sezione Provinciale dellARPA competente per territorio, apposita certificazione, da allegare alla domanda
di cui al precedente comma, da cui risulti la
valutazione dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti
dallimpianto e degli obiettivi di qualità di cui allart. 5 del presente
Regolamento. A tal fine il soggetto avente titolo deve presentare allARPA e all Ispettorato Territoriale Lazio del
Ministero delle Comunicazioni la
documentazione di cui allallegato A del presente Regolamento.
CAPO III
Risanamenti
Art. 8
Competenze in
materia di risanamento di impianti radioelettrici
1. Le competenze
in materia di risanamento di impianti radioelettrici e la decorrenza delle relative
funzioni sono disciplinate dalla L.R. 6 agosto 1999 n. 14. Sino allemanazione dei
provvedimenti attuativi della suddetta legge, le competenze in materia di risanamento di impianti di emittenza
radiotelevisiva, ai sensi dellart. 7, comma 2 della L.R. n. 56/1989 sono esercitate
dalla Regione quando il risanamento riguarda il territorio di più comuni, altrimenti dal
comune territorialmente interessato.
2. Per il risanamento di qualunque altra tipologia di impianto le competenze sono
esercitate dalla Regione ai sensi del D.M. n. 381/1998, art. 5, comma 1.
Art. 9
Messa a norma degli impianti radioelettrici
1. Nel caso di dichiarato superamento del limite di 6 V/m di
campo elettrico di cui al precedente art. 4, comma 2, il soggetto avente titolo deve
procedere a ricondurre entro i limiti di 6 V/m, nei luoghi previsti dal D.M. n. 381/1998,
le emissioni del proprio impianto e presentare allente competente,
allIspettorato Territoriale Lazio, alla ASL e alla Sezione Provinciale
dellARPA competenti per territorio, la documentazione tecnica descrittiva delle
azioni di risanamento intraprese. Le azioni di messa a norma devono essere completate
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diversa
scadenza concessa dallente competente
su motivata richiesta. Trascorso il suddetto
periodo, lARPA esegue i controlli strumentali per la verifica del risanamento.
Qualora dovesse accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla
presenza concorrente di altri impianti, lARPA procede alla individuazione degli
stessi, dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente
competente, allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e allIspettorato
Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
2. Nel caso in cui il soggetto avente titolo abbia dichiarato valori di immissione
compresi tra gli obiettivi di qualità di cui allart. 5 del presente Regolamento e
le misure di cautela del D.M. n. 381/1998, lARPA, sulla base degli atti
dufficio e delle dichiarazioni di cui
allart. 4 comma 2 del presente Regolamento dovrà valutare il possibile superamento delle misure di cautela
previste dal D.M. 381/1998 in conseguenza della presenza di altri impianti di emissione.
In caso di valutazione di presumibile superamento, lARPA
procede alla verifica strumentale dei valori di campo elettromagnetico. Qualora dovesse
accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla presenza concorrente di
altri impianti, lARPA procede alla individuazione degli stessi, dandone
comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente competente,
allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e allIspettorato Territoriale
per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
3. Avuta
comunicazione dallARPA del superamento delle misure di cautela e degli impianti
concorrenti a tale superamento, lente competente chiede ai soggetti aventi titolo la
predisposizione di un piano di risanamento ai sensi dellallegato C del D.M. n.
381/1998.
4. I soggetti aventi titolo, nei 30
giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, presentano per
lapprovazione, allente competente
e allIspettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni, le proposte di risanamento in cui siano
riportate le modalità ed i tempi di attuazione.
5. Lente competente, verificata lidoneità delle proposte, acquisito il
parere dellIspettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni, approva
il piano di risanamento e fissa i tempi di attuazione.
6. Eseguito il risanamento, i soggetti aventi titolo ne danno comunicazione
allente competente, allIspettorato Territoriale Lazio del Ministero delle
Comunicazioni e allARPA, la quale procede al controllo strumentale delle emissioni.
7. Nel caso in cui persista il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n.
381/1998 lente competente richiede un nuovo piano di risanamento. Qualora sia
dichiarata limpossibilità di procedere al risanamento compatibilmente con la
qualità del servizio, lente competente ne dà notizia allIspettorato
Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni e allAutorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ai fini del trasferimento degli impianti ai sensi
dellart. 1, comma 4, delle legge 30/4/1998 n. 122 o per ladozione di altri
eventuali provvedimenti di competenza.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
Vigilanza
1.
Nellambito della programmazione della propria attività lARPA stabilisce i
criteri di priorità degli interventi strumentali e predispone il piano di controllo dei
campi elettromagnetici sul territorio.
Qualora gli
esiti dei controlli dovessero verificare il superamento dei limiti di cui agli articoli 3
e 4 del D.M. n. 381/98 e, per i nuovi impianti, dellobiettivo
di qualità di cui al precedente art. 5, lARPA
dovrà accertare i contributi dei singoli impianti che determinano tali superamenti e
darne comunicazione allEnte competente di cui al precedente art. 8. L`Ente
competente ordina e fissa i tempi per la riduzione
a conformità con la riconduzione agli obiettivi di qualita` degli impianti autorizzati
successivamente allentrata in vigore della presente delibera, e la riduzione dei
valori di immissione di quegli impianti che
hanno valori
di immissione superiori al valore di cui all art. 5 della presente
delibera. L`ARPA verifica il rispetto degli obiettivi di qualita` per i nuovi impianti e
il rispetto dei limiti di cui al citato D.M. 381/98. Nel caso in cui persista il
superamento di detti limiti, lEnte competente ordina che gli impianti che hanno
valore di immissione superiore a 3 V/m adottino l`obiettivo di qualita` di cui all`art. 5
della presente delibera. Ove permanessero i superamenti dei limiti di cui agli articoli 3
e 4 del D.M. 381/98, l`Ente competente dispone lulteriore riduzione come previsto
allallegato C del citato decreto.
2. Nel caso in cui i soggetti aventi titolo non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma,
l`Ente competente dispone la disattivazione degli impianti di cui trattasi, dandone
comunicazione allIspettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni.
Art. 11
Modifica degli allegati
Gli allegati tecnici A e B, che
costituiscono parte integrante del presente Regolamento, possono essere
modificati, su proposta dellARPA, per sopravvenute variazioni normative o
tecnologiche.
Art. 12
Prestazioni a titolo oneroso
Le prestazioni
fornite dallARPA, di cui agli artt. 6 e
7 del presente Regolamento sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti aventi
titolo, secondo un tariffario approvato dalla Giunta Regionale con la procedura di cui allart.18 comma 2 L.R. n.45/98.
Roma, lì
21 febbraio 2001
Allegati allegati rr1.zip |