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In tempi recenti sono venute a confliggere due diverse impostazioni, o meglio, "filosofie", della regolamentazione edilizia: la prima, tradizionalmente acquisita, basata sull'imposizione di vincoli e limitazioni non correlate ad alcuna garanzia di risultato in merito alla qualità tecnica ed estetica delle costruzioni, ma ispirata da finalità di controllo, la seconda, attuale ed in fase di evoluzione, imperniata sulla convinzione che il prodotto edilizio deve rispondere a precisi requisiti prestazionali, allo scopo di conseguire obiettivi di qualità. L'opzione formale che introduce la nuova impostazione è, a buon conto, rappresentata dalla direttiva 89/106/CEE emanata dal Consiglio della Comunità Europea il 21 dicembre 1988 per assicurare che la realizzazione dei prodotti da impiegare nelle opere di edilizia e di ingegneria civile rispetti alcuni requisiti essenziali codificati, inerenti alla sicurezza, alla durabilità, al risparmio energetico, agli aspetti economici, alla tutela dell'ambiente, alla protezione contro elementi inquinanti, ecc.. Le disposizioni della direttiva in questione sono poi state trasferite, in generale, al prodotto edilizio ed a tutte le opere e manufatti da realizzare, con il sostegno di numerose leggi e direttive di settore emanate dagli Stati membri della Comunità Europea, tra cui l'Italia, e con il costante affinamento delle tecniche applicative raccomandate dagli enti per l'unificazione e standardizzazione (UNI, CEN, ecc.). Il più recente indirizzo porta quindi ad esprimere la disciplina regolamentare mediante l'individuazione dei requisiti prestazionali che il prodotto edilizio deve possedere per rispondere a determinate proposizioni esigenziali ordinate per campi di applicazione; ne consegue che la qualità è da intendere quale livello di congruenza tra il dato di progetto e ciò che viene realizzato, secondo la sequenza logica: proposizione di esigenza, richiesta di requisito, fornitura di prestazione, metodo di verifica o di prova in opera. La qualità non rappresenta quindi un concetto di eccellenza, ma di rispondenza dell'oggetto (manufatto, impianto, ecc.) alle specifiche di prestazione stabilite da leggi di settore o da norme comunali ad esse conformi. Il modo di procedere sopra delineato comporta l'individuazione di requisiti-obiettivo, in sostituzione delle usuali prescrizioni, per quanto concerne le esigenze primarie connesse alla sicurezza, alla salubrità, alla fruibilità; l'identificazione delle esigenze minimali da parte della Pubblica Amministrazione e la scelta delle modalità tecnologiche necessarie al loro soddisfacimento da parte dell'operatore si fondono quindi in un processo evolutivo che, una volta definite le proposizioni esigenziali, consente di raggiungere gli obiettivi prestazionali con i mezzi più attuali e le più sofisticate tecniche disponibili. Per contro, i regolamenti tipo basati sull'impostazione esigenziale-prestazionale risultano di complessa formulazione, dovendo sviluppare tematiche di settore prettamente specialistiche, e sono soggetti a due tipi di inconvenienti: o risultare molto simili ad un compendio di norme di buona costruzione, se non si spingono oltre un certo livello di approfondimento, oppure ad un trattato di fisica tecnica, se tale livello di approfondimento è conseguito. Da una parte si sconta la banalizzazione, dall'altra la complessità: in entrambi i casi la gestione è sicuramente difficile, come insegnano le travagliate esperienze di altre regioni, nelle quali studi di avanguardia non hanno avuto sbocchi operativi. Ancora, non bisogna dimenticare che molte delle proposizioni esigenziali trovano fondamento nella tutela della salute ed investono tematiche che, più propriamente, possono trovare adeguata disciplina nel Regolamento di Igiene dei Comuni ed essere quindi standardizzate nel testo tipo che la Regione sta approntando in materia; analogamente, occorre tener conto che il conseguimento dei requisiti prestazionali individuati riguarda l'attività dei tecnici, degli impiantisti, degli installatori che sono comunque, ciascuno nel proprio campo applicativo, vincolati al rispetto delle leggi e direttive vigenti, indipendentemente dalla presenza di norme ripetitive o integrative nei regolamenti edilizi. In Piemonte, considerando la composizione dell'insieme dei comuni, la prevalenza di quelli di ridotte dimensioni di popolazione, l'organico insufficiente di molti apparati tecnici comunali e la diffusa situazione di inadempienza all'obbligo di formazione del Regolamento Edilizio, si preferisce scegliere una terza via: fornire uno strumento, quale il presente Regolamento Tipo, immediatamente convertibile alla gestione e sostenuto da specifiche norme di legge per la semplificazione delle procedure di approvazione, privilegiando la connotazione operativa rispetto all'approfondimento scientifico. Ciò non deve comunque essere percepito nè come indizio di superficialità nè come atteggiamento di sottovalutazione dell'importanza di una tendenza culturale che, sicuramente, in futuro, troverà ampia diffusione e concreti riscontri. Infatti, in linea con quanto affermato, il testo del Regolamento Tipo definisce i requisiti delle costruzioni in relazione ad una serie di esigenze ed introduce la normativa di settore ad esse riferita, demandando alla iniziativa che si esercita nell'ambito della autonomia comunale la possibilità di predisporre una disciplina più puntuale e di fissarne le modalità applicative e di verifica (v. Istruzioni Generali), in conformità alle leggi vigenti che regolano la materia. Tale impostazione che, nell'immediato, privilegia la valenza amministrativa della normativa regolamentare e quindi l'immediatezza di applicazione, lascia alla Regione la possibilità di fornire, in futuro e per gradi, una serie di approfondimenti tramite la diffusione di criteri ed indirizzi che introdurranno una fase evolutiva nell'impiego dei regolamenti, particolarmente in materia di requisiti prestazionali; ciò equivale a sostenere che, in un primo tempo, deve essere conseguito l'obiettivo di dotare rapidamente tutti i comuni del Piemonte di norme sufficienti per regolare l'attività edilizia e, successivamente, quello di affinarle secondo il "trend" più avanzato. A riprova della considerazione per le tematiche descritte, si sottolinea che nell'Appendice è contenuto lo schema di censimento dei più frequenti adempimenti necessari per ottemperare alle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di prevenzione degli incendi, ad uso di pro memoria per i tecnici progettisti e per i tecnici comunali. Non esistono quindi preclusioni
a forme disciplinari innovative, ma soltanto fasi di approccio
graduali alla soluzione di un problema tecnico-amministrativo
rilevante per l'intera comunità regionale, nel convincimento
che tale sia il percorso più conveniente da seguire. La Regione ha dovuto tener conto, nella predisposizione del Regolamento Edilizio Tipo, delle forti differenze che esistono tra i comuni del Piemonte, per situazione demografica e geografica, vocazioni economiche, caratteristiche dei nuclei edificati ed esigenze di tutela. Il Regolamento Tipo, indirizzato alla totalità dei comuni, disciplina quindi solo i temi che la Regione ritiene debbano essere trattati come contenuto "minimo" del Regolamento, non esaustivo del potere regolamentare del Comune, che potrà opportunamente integrarlo con norme finalizzate a conseguire una migliore qualità del prodotto edilizio, secondo le esigenze e nel rispetto delle diverse tradizioni locali. A tale scopo il Comune, ad esempio,
può aggiungere al Regolamento, e senza che ciò
costituisca pregiudizio per la conformità a quello Tipo,
norme per disciplinare specifici aspetti del proprio territorio,
(cfr.: 2.5) e per conseguire i più elevati "standard"
qualitativi e funzionali del prodotto edilizio (cfr.: 2.4). 1. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 1.1 Il Regolamento Edilizio Tipo è composto da: a) testo: - n. 71 articoli; - n. 10 allegati; - n. 1 appendice all'art. 31. b) certificato: - n. 1 estremi di approvazione del regolamento. c) parti fuori testo: - istruzioni generali per la compilazione; - istruzioni puntuali per la
compilazione di singoli titoli, articoli o di parti del testo,
espresse sotto forma di prescrizioni, suggerimenti, annotazioni,
esempi e citazioni di leggi. 2. CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UTILIZZO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 2.1 L'articolato è suddiviso in otto titoli: - il contenuto dei titoli II, III, VI, VII, VIII è cogente e le sole integrazioni e modificazioni consentite, senza pregiudizio della conformità al testo tipo, sono quelle prescritte o suggerite nelle istruzioni in calce ai singoli articoli; - in via transitoria e senza pregiudizio della conformità al testo tipo, le definizioni dei parametri edilizi riportate al titolo III sono sostituite, mediante ricorso a semplice norma di rinvio (cfr.: art. 27 bis nel testo e relative istruzioni), da quelle eventualmente contenute nel Piano Regolatore Generale vigente (cfr.: art. 12 della legge regionale n. 19, (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 `Tutela ed uso del suolo'). 2.2 - dei completamenti, delle integrazioni e delle modificazioni prescritti o suggeriti nelle istruzioni in calce ai singoli articoli; - delle modifiche relative all'aggiunta di commi e/o articoli finalizzati alla disciplina di altre fattispecie, qualora siano giudicati insufficienti il testo o la proposizione degli argomenti e si ritenga di doverli integrare al fine di conseguire una formulazione soddisfacente per le esigenze locali; - delle modifiche relative alla sostituzione e/o soppressione di commi e/o articoli, ove, per esigenze originate da situazioni locali, si renda necessario procedere ad una diversa impostazione della normativa; - in tutti i casi sopra elencati non vi è pregiudizio per la conformità al testo tipo, purchè le modifiche non risultino in contrasto con altre parti di esso o con leggi e direttive vigenti. 2.3 Le misure di entità fisiche e geometriche indicate negli articoli dei titoli IV e V devono ritenersi "valori di soglia suggeriti", che il Comune, salvo diversa indicazione fornita nelle istruzioni, può modificare per migliorarne la rispondenza alle esigenze locali; analogamente, la scelta degli argomenti trattati negli articoli in questione è effettuata dalla Regione tenendo conto di una gamma di esigenze di "media configurazione": il Comune può quindi modificare tale scelta intervenendo con la finalità di conseguire sia la miglior completezza sia gli auspicabili affinamenti, indirizzati, in particolare, alla salvaguardia dei valori estetici e di quelli ambientali. Nel caso in cui siano soppressi, modificati o aggiunti alcuni articoli nei titoli IV e V, dovrà, ovviamente, essere posta particolare attenzione al fine di mantenere il coordinamento tra le varie parti del testo. 2.4 L'utilizzo dei modelli contenuti negli "Allegati", dell'"Appendice all'art. 31" e del certificato riportante gli "Estremi di Approvazione del Regolamento" è regolato dalle istruzioni puntuali riportate in calce ai medesimi; al fine della conformità al testo tipo sono obbligatorie l'adozione dei modelli e la compilazione del certificato sopra menzionati; qualora, in corso di redazione, si decida di sopprimere l'art. 31 e di sviluppare altrimenti il suo contenuto, anche l'"Appendice" ad esso relativa sarà soppressa dovendo i riferimenti legislativi e lo schema di adempimenti trovare più idonea e puntuale collocazione nel nuovo testo proposto dal Comune. 2.5 Il Comune che si dota dei cosiddetti "Piano del Colore", "Piano dell'Arredo Urbano", "Piano del Verde", "Piano della Rete Viaria" ecc., per disciplinare specifici aspetti del proprio territorio urbano ed extraurbano, inserisce dette statuizioni nel Regolamento Edilizio, aggiungendo titoli ad hoc di contenuto completamente libero (v. paragrafo 3) e sopprimendo gli articoli contenuti nel testo tipo relativi agli argomenti trattati: anche in tal caso non vi è pregiudizio per la conformità al testo regionale tipo, alle stesse condizioni espresse nel paragrafo 2.2. 2.6 Particolare attenzione deve essere posta nel confrontare i contenuti del testo regionale tipo con quelli delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale e del Regolamento di Igiene vigenti nel Comune, onde evitare sovrapposizioni di norme o contrasti fra norme.
3. EVENTUALE INSERIMENTO DEI TITOLI CONCERNENTI:
3.1 Il titolo o i titoli relativi ad uno o più degli argomenti sopra elencati sono di contenuto totalmente libero e possono essere inseriti dal Comune nel Regolamento Edilizio, senza pregiudizio per la conformità al testo regionale tipo, ove ritenga opportuno disciplinare puntualmente le fattispecie elencate, correlandone la normativa al proprio contesto territoriale, ambientale, urbanistico, edilizio, storico. 3.2 Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente: a) gli elementi cromatici che debbono caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni del territorio; b) le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti; c) il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori. 3.3 Il piano dell'arredo urbano è la progettazione complessiva e coordinata degli spazi, realizzata anche avvalendosi dei risultati di specifiche indagini condotte sulla situazione esistente, (v. ad esempio il catalogo dei beni culturali architettonici di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 35); il piano definisce le caratteristiche funzionali, dimensionali e formali degli impianti, dei manufatti e degli oggetti posti sul suolo pubblico, quali: recinzioni, pavimentazioni, panchine, pensiline, corpi luminosi, insegne, chioschi e simili; le prescrizioni normative sono preordinate ad assicurare il coordinamento estetico delle componenti dell'arredo e l'armonizzazione di quest'ultimo con i caratteri dell'ambiente. In particolare, il piano deve essere elaborato nel rispetto della vigente normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 3.4 Il piano del verde è lo strumento di tutela, di controllo e di pianificazione per il mantenimento e la formazione del verde pubblico; in rapporto alla situazione locale il Comune decide la qualità, la quantità, la composizione e la conformazione delle essenze floreali, arbustive ed arboree da introdurre negli spazi destinati ad aiola, prato, giardino, parco e simili. 3.5 Il piano della rete viaria, in coerenza con le scelte di tracciato e con i vincoli definiti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune, disciplina la tipologia delle strade urbane con riferimento alle dimensioni della sezione, alle caratteristiche dell'arredo, alla presenza di eventuali manufatti per la separazione dei flussi di traffico, di alberate, di marciapiedi o di banchine laterali, all'imposizione di eventuali fasce di rispetto, nonché in relazione alla presenza di tutti gli impianti che impegnano la sede viaria. 3.6 I piani sopra elencati hanno valenza di disciplina amministrativa e non possono, in ogni caso, costituire integrazione o sostituzione della potestà normativa che le vigenti leggi riservano agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
4. APPROVAZIONE O ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 4.1 Il Comune che intenda dotarsi di un Regolamento Edilizio conforme a quello regionale tipo, ne approva il testo secondo la procedura di legge - vale a dire l'articolato, gli allegati, l'appendice (ove non decida di sopprimerla: v. istruzioni puntuali in calce all'art. 31 ed all'appendice stessa) - e certifica tale approvazione compilando l'apposito modulo finale; per quanto concerne l'utilizzo del testo tipo si presentano, di massima, le seguenti opzioni operative, in ordine crescente di completezza e di complessità: a) completamento delle "parti in bianco", aggiunta dei commi con le norme integrative prescritte ed eventualmente, suggerite nelle istruzioni; b) completamento delle "parti in bianco", aggiunta dei commi con le norme integrative prescritte e suggerite nelle istruzioni, integrazione e modifica dei titoli IV e V secondo quanto indicato nelle istruzioni generali; c) completamento delle "parti in bianco", aggiunta dei commi con le norme integrative prescritte e suggerite nelle istruzioni, integrazione e modifica dei titoli IV e V secondo quanto indicato nelle istruzioni generali, inserimento di titoli ad hoc (Piani del Colore, dell'Arredo Urbano, del Verde, della Rete Viaria, ecc.); sono possibili, evidentemente, opzioni intermedie tra quelle indicate; il Comune può, altresì, riportare nel proprio testo anche parte delle istruzioni puntuali predisposte per i singoli articoli, precisamente quelle con valenza di citazione di legge o di esempio, identificandole come "note". 4.2 Il Comune che decida di non avvalersi del testo
regionale tipo o di avvalersene solo in parte, senza seguire
le istruzioni impartite, adotta il Regolamento Edilizio e lo
sottopone all'approvazione della Regione, secondo la procedura
di legge; anche in questo caso è però obbligatoria
l'adozione delle definizioni di cui al titolo III del testo tipo,
come da disposizioni di legge (cfr.: art. .12, l.r. 19/1999),
ferma restando la possibilità di ricorrere, in via transitoria,
ad una norma di rinvio ai contenuti del Piano Regolatore Generale. 5. COORDINAMENTO CON LEGGI CHE DISPONGONO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 5.1 Il Regolamento Tipo è stato predisposto prescindendo dalle diverse modalità di organizzazione ed operatività che i singoli comuni, in totale autonomia, potranno darsi in applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa. Sarà quindi compito del Comune, in sede di coordinamento, assumere i necessari provvedimenti per rendere coerente il Regolamento con il proprio assetto organizzativo: le modifiche apportate in conseguenza al Regolamento sono considerate conformi al testo tipo.
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