Comune di ORNAGO


REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

(Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29/11/2000).

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini comunali e nelle piantumazioni di aree pubbliche.
Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela i boschi di cui alla L.R. 80/89 (art.3), definiti come:
a) una superficie di almeno 2.000 mq. con larghezza minima di mt 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
b) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;
c) superfici minori di 2.000 mq. con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 mt da altri popolamenti boschivi.
Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno mt. 1,00 misurata a mt. 1,30 da terra o con almeno 15 metri di altezza..
Il Sindaco o suo delegato si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici competenti.
Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi misurate come sopra precisato.
Le prescrizioni del seguente regolamento valgono anche per le piante da conservare, in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata pur non raggiungono le dimensioni succitate.
Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui all'art. 1 deve richiedere preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, che la rilascerà, se necessario, sentito il parere della Commissione Ecologia.
Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.
Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.
Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati da/o per conto dell'Amministrazione comunale.
Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 60 gg. , in caso contrario le richieste sono da intendersi accolte.

ART.3 DIVIETI

1) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:
a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art.1;
b) effettuare capitozzature;
c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature ;
d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
f) ammassare materiali di qualunque tipo;
g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.
2) Con riferimento ai punti d), e), f), non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a mt.1,30 da terra.

ART. 4 INTERVENTI PRESCRITTI

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento .
I funzionari degli Uffici Comunali competenti potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.
L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art.11), nel caso in cui il proprietario dichiari di non essere in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.
Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo art.5.

ART. 5 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.
I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato 1 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantumare nuovi alberi, di precisa specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi, con piante da zolla avente circonferenza del tronco di almeno cm.15 circa.
Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art.l), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.
Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi, il responsabile del servizio tecnico darà indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

ART. 6 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;
c) si è in presenza di selvicolture e vivai nell'ambito di attività produttive;
d) vi siano piante da frutta ad esclusione di noci, castagni e ciliegi.
Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento.

ART. 7 DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art. 3, quando:
a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
b ) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
c ) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di azienda vivaistica.

ART. 8 SANZIONI

In caso di inosservanza del presente regolamento verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:
a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto ma senza gravi danni all'albero: £. da 100.000 a 250.000 euro da 51,65 a 129,11
b)danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente £. da 250.000 a 500.000 euro da 129,11 a 258,23
c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale £. da 800.000 a 1.000.000 euro da 413,16 a 516,46
E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali pari al valore del danno stesso.
Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.
d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b),c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fina alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art.10, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti Uffici.
e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa £. 200. 000 pari a euro 103,29
f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo
£ . 200.000 pari a euro 103,29
Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie, indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno arrecato.
Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

ART. 9 SANZIONI ACCESSORIE

Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.9, può imporre:
a ) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno medesimo;
b ) l'impianto di nuove essenze anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

ART. 10 METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati:
a) valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. ed h. di 1,70-2,00 mt.;
b) indice di dimensione dell'albero pari al valore dell'area basimetrica (in cm.q) della pianta da stimare;
c) indice di posizione, variabile da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è radicata (aperta campagna, centro urbano, etc ...)
d) indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica, locale, esotica, non idonea all'ambiente, etc.) - (valori da 0 a 1);
e) indice delle caratteristiche del terreno che ospita l'albero in relazione alle esigenze di quest'ultimo (valori da 0 a 1);
f) indice distanza da altri alberi presenti (valori da 0 a I);
g) indice dello sviluppo dell'albero (valori da 0 a 1)
h) indice della stato vegetativo (valori da 0 a I);
i) indice della presenza di danni sul fusto a sulla chioma (valori da 0 a I);
l) indice di riduzione dell'età, che tiene conto della perdita del valore dell'albero, allorché questo ha superato quella che viene ritenuta la sua età media.

ART. 11 ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE

Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali.
Il nominativo dell'Impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio competente unicamente alla data di inizio dei lavori.

ART. 12 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

I sintomi di malattia a di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale.
E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art.2, all'abbattimento dell'albero ammalato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.
L'uso di fitofarmaci richiede prudenza; tutti i trattamenti che si riterranno indispensabili per la cura del patrimonio arboreo, dovranno essere seguiti nell'assoluto rispetto delle normative vigenti.

ART. 13 CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 14 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori.
Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.
Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.
I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.