Comune di ORNAGO |
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO
(Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29/11/2000).
ART. 2 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le
caratteristiche delle piante di cui all'art. 1 deve richiedere preventiva autorizzazione
al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, che la rilascerà, se necessario, sentito il
parere della Commissione Ecologia.
Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica
e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione
degli interventi.
Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di
nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso
periodo di tempo.
Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati da/o per conto
dell'Amministrazione comunale.
Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 60 gg. , in caso contrario le richieste
sono da intendersi accolte.
ART.3 DIVIETI
1) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:
a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art.1;
b) effettuare capitozzature;
c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature ;
d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
f) ammassare materiali di qualunque tipo;
g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi
per le piante.
2) Con riferimento ai punti d), e), f), non sussiste divieto allorché le operazioni siano
effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto,
misurato a mt.1,30 da terra.
ART. 4 INTERVENTI PRESCRITTI
L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti
determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai
sensi dell'art.1 del presente Regolamento .
I funzionari degli Uffici Comunali competenti potranno verificare il rispetto e
l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.
L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati
interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui
all'art.11), nel caso in cui il proprietario dichiari di non essere in grado di
provvedervi o non vi abbia ottemperato.
Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo art.5.
ART. 5 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia tutti gli
alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati
ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.
I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto
esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui
all'allegato 1 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del
patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario o
all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio purché non sussistano situazioni di
impossibilità, di piantumare nuovi alberi, di precisa specie e dimensioni, in
sostituzione di quelli rimossi, con piante da zolla avente circonferenza del tronco di
almeno cm.15 circa.
Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui
all'art.l), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora
di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.
Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di
alberi, il responsabile del servizio tecnico darà indicazioni sulle specie da mettere a
dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.
ART. 6 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE
Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a
seguito di sentenza giudiziaria;
b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;
c) si è in presenza di selvicolture e vivai nell'ambito di attività produttive;
d) vi siano piante da frutta ad esclusione di noci, castagni e ciliegi.
Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto
cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e
comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d'urgenza che hanno
determinato lo stesso intervento.
ART. 7 DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO
L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in
deroga al divieto di cui all'art. 3, quando:
a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione
dell'interesse pubblico, non sia possibile;
b ) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione
ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
c ) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato,
risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Responsabile del Servizio
Ufficio Tecnico, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata
l'esistenza dei necessari presupposti.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di
azienda vivaistica.
ART. 8 SANZIONI
In caso di inosservanza del presente regolamento verranno applicate, a carico del
proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le
sanzioni seguenti:
a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da
quanto prescritto ma senza gravi danni all'albero: £. da 100.000 a 250.000 euro da 51,65
a 129,11
b)danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da
quanto prescritto, con danneggiamento consistente £. da 250.000 a 500.000 euro da 129,11
a 258,23
c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore
ornamentale e/o ambientale £. da 800.000 a 1.000.000 euro da 413,16 a 516,46
E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo
con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti
Uffici comunali pari al valore del danno stesso.
Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà
del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato
dall'Amministrazione Comunale.
d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b),c), l'Amministrazione Comunale,
nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da
quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o
ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fina alla concorrenza del
valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art.10, di alberi
le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti Uffici.
e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle
autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le
prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa £. 200. 000 pari a euro 103,29
f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo
£ . 200.000 pari a euro 103,29
Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel
presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al
ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie,
indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno arrecato.
Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati
in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle
sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge
24/11/1981 n. 689.
ART. 9 SANZIONI ACCESSORIE
Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, in caso di violazione avvenuta su proprietà
interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui
all'art.9, può imporre:
a ) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia
tecnica atta a stabilire il valore del danno medesimo;
b ) l'impianto di nuove essenze anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli
alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.
ART. 10 METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI
Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al
prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde
(Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio
dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati:
a) valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un
soggetto con cfr. di 10-12 cm. ed h. di 1,70-2,00 mt.;
b) indice di dimensione dell'albero pari al valore dell'area basimetrica (in cm.q) della
pianta da stimare;
c) indice di posizione, variabile da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è radicata
(aperta campagna, centro urbano, etc ...)
d) indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica, locale,
esotica, non idonea all'ambiente, etc.) - (valori da 0 a 1);
e) indice delle caratteristiche del terreno che ospita l'albero in relazione alle esigenze
di quest'ultimo (valori da 0 a 1);
f) indice distanza da altri alberi presenti (valori da 0 a I);
g) indice dello sviluppo dell'albero (valori da 0 a 1)
h) indice della stato vegetativo (valori da 0 a I);
i) indice della presenza di danni sul fusto a sulla chioma (valori da 0 a I);
l) indice di riduzione dell'età, che tiene conto della perdita del valore dell'albero,
allorché questo ha superato quella che viene ritenuta la sua età media.
ART. 11 ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE
Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare
interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse
dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita
categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali.
Il nominativo dell'Impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio competente
unicamente alla data di inizio dei lavori.
ART. 12 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA
I sintomi di malattia a di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati
all'Ufficio Tecnico Comunale.
E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di
cui all'art.2, all'abbattimento dell'albero ammalato o morto e sua sostituzione con altro
o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con
l'Ufficio Tecnico Comunale.
L'uso di fitofarmaci richiede prudenza; tutti i trattamenti che si riterranno
indispensabili per la cura del patrimonio arboreo, dovranno essere seguiti nell'assoluto
rispetto delle normative vigenti.
ART. 13 CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI
Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce
la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed
eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento.
ART. 14 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE
L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi,
preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal
taglio mediante l'uso degli aspiratori.
Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più
presto con incenerimento.
Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito
con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.
I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e
tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.