COMUNE DI TERLIZZI
INDIRIZZI OPERATIVI NECESSARI PER LA REDAZIONE
DEI P.U.E. – PIANI URBANISTICI ESECUTIVI DEL COMUNE DI TERLIZZI
(Delibera del Commissario
straordinario n. 30 del 16/12/2002)
- aspetti progettuali di carattere
generale
In linea
generale nella distribuzione degli edifici, degli spazi aperti e del verde, sia
pubblico (comprese le alberature stradali) che privato, si raccomanda di tener
conto degli effetti del soleggiamento e dei venti dominanti.
Sotto quest’ultimo
profilo il sistema edifici-alberature deve tendere a costituire una barriera
volta a mitigare gli effetti del vento sui pedoni.
Per quanto
riguarda il soleggiamento occorre garantire che tutti gli edifici e gli alloggi
ivi previsti possano godere di una quota di soleggiamento diretto anche nella
stagione invernale e che quindi non esistano coni di ombre portate permanenti.
Il sistema delle alberature deve inoltre tendere a realizzare, negli spazi
pubblici, aree di ombra nei periodi estivi ed aree soleggiate nei periodi
invernali. A tal fine un mezzo efficace può essere rappresentato dall’uso
strategico di essenze a foglia caduca.
Favorire
sistemi e tecnologie che sfruttano risorse rinnovabili e materiali compatibili
con la natura e la salute dell’uomo secondo le norme UNI bioedilizia.
Prediligere la progettazione bioclimatica e tenere in considerazione la L.R.
n.23 del 13/8/1998 che consente di non contemplare quale cubatura utile quella
usata per il miglioramento termoacustico dell’involucro in conformità di quanto
previsto dalla L. 10/91. Minor consumi energetici danno benefici considerevoli
all’economia familiare ma soprattutto diminuiscono l’impatto con l’ambiente ed
il depauperamento delle risorse.
- viabilità di lottizzazione
Le
caratteristiche geometriche delle strade di lottizzazione oltre al rispetto del
Codice della Strada e delle NTA del PRG, per quanto non previsto devono fare
riferimento di massima alle Norme sulle caratteristiche geometriche e di
traffico delle strade urbane emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
in data 26/4/1978 (CNR, Bollettino Ufficiale – Norme Tecniche, n.60).
Lungo
le strade di lottizzazione dovranno prevedersi appositi spazi per collocare i
cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche in forma
differenziata, in modo da non turbare il traffico veicolare. Il dimensionamento
ed il numero degli spazi saranno proporzionati alla popolazione da insediare
secondo le indicazioni che all’uopo dovranno essere fornite dal servizio
municipale di raccolta o, in mancanza, dall’Ufficio tecnico comunale.
E’
raccomandata la previsione di piste ciclabili a latere delle strade o in sede
propria. Per le caratteristiche tecniche si farà riferimento al DM LL.PP.
30/11/1999, n.557 Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
- Opere di urbanizzazione
primaria
Per le opere di urbanizzazione
primaria (strade, parcheggi, verde pubblico, pubblica illuminazione, acquedotto
e fognatura, rete del gas, ecc,) la cui realizzazione compete a carico dei soggetti
attuatori delle lottizzazioni, il Piano di Lottizzazione sarà corredato di un disciplinare da
allegare alla convenzione redatto secondo la normativa vigente e dovrà
prevedere tecnologie e prodotti all’avanguardia;
- opere di urbanizzazione secondaria
All’interno dei comparti di lottizzazione andranno seguiti i seguenti criteri
generali:
- zone G1 (attrezzature
prescolari e scuola dell’obbligo): gli edifici dovranno possedere le
caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale in materia e di
un apposito disciplinare allegato alla convenzione che il Consiglio comunale
approverà con separato atto. In linea di massima si fa riferimento alla legge
n.23/1996 Norme per l’edilizia scolastica e, per quanto riguarda gli
asili nido, all’art. 9 della Lr n.6/1973 Programmazione e finanziamento del
piano di costruzione degli asili nido, salvo eventuali norme speciali e
aggiornamenti successivi.
- zone G2 (attrezzature civili e
religiose): le aree all’uopo previste saranno destinate come segue:
zona
C1.a1 di mq 7.000
zona
C4 di mq 4.000
Le opere ivi previste, oltre a
possedere i requisiti stabiliti da norme statali e regionali in materia,
dovranno essere realizzate a norma di un apposito disciplinare allegato alla
convenzione che il Consiglio comunale approverà con separato atto;
- zone G3 (parcheggi): le aree a
parcheggio dovranno essere adeguatamente distribuite ad immediato servizio
delle residenze al fine di essere immediatamente utilizzabili dai visitatori
- Zone G4 (verde pubblico): le
aree destinate a tale scopo dovranno essere reperite secondo nuclei funzionali compatti
ed omogenei. E’ da evitare la frammentazione delle stesse in piccoli lotti tali
da potersi considerarsi suoli “relitti” della lottizzazione.
- Preesistenze edilizie
Nei comparti interessati da
edifici preesistenti (siano essi di antica data, autorizzati o condonati) le
cui superfici di sedime non possono essere computati, a norma dell’art.4.8
delle NTA, nella cubatura edificabile, gli oneri lottizzatori connessi saranno
assunti dal comune con le modalità da stabilire di volta in volta in relazione
alla disponibilità di aree di proprietà comunale esistenti nel comparto o di
altre risorse, ivi compresi i proventi del condono edilizio.
Resta inteso che qualora la
cubatura utilizzata risulti inferiore a quella consentita dalle NTA, i lotti
interessati dalle preesistenze edilizie potranno essere inclusi nelle
lottizzazione per la parte eccedente da realizzare.
-
Aree da destinare a E.R.P.
4) Prendere
atto, come prende atto, che la entità di sviluppo demografico per i prossimi anni,
come da relazione dell’UTC del 15-05-2002, rientra in termini quantitativi nei
limiti di previsione del P.R.G.
-
stabilire
che la percentuale di E.R.P. in termini volumetrici da reperirsi nell’interno
di ogni singolo comparto è fissata nella misura del 40% delle previsioni del
P.R.G.-
-
stabilire
che le aree E.R.P. previste nell’ambito
del P.L. possono essere frammiste a quelle private oppure aggregate in maniera
da costituire un subcomparto. In entrambi i casi, gli atti crittografici del
piano E.R.P. devono essere indipendenti da quelli del P.L. e devono prevedere
le aree a standards primarie e secondarie di spettanza ai volumi E.R.P. con
specifica relazione finanziaria e dei costi;
-
stabilire
che la progettazione di tutto il comparto deve essere presentata dai
proprietari delle aree comprese nel comparto (compartisti) e deve comprendere
nel suo interno il Piano di Lottizzazione e Piano per E.R.P. che,
planovolumetricamente, devono distinguersi l’uno rispetto all’altro. La
progettazione estesa a tutto il comparto deve essere integrante i due piani
attuativi, e deve essere costituita da tutti gli atti crittografici che la
vigente normativa urbanistica prevede per il Piano di Lottizzazione e per il
Piano E.R.P. redatti separatamente. Ciò consentirà all’Amministrazione di
assoggettare le aree E.R.P. al regime previsto dalla L. 167/62 e sue modifiche
ed integrazioni;
-
stabilire
che l’approvazione del piano di comparto costituisce approvazione del Piano di
Lottizzazione e del Piano E.R.P.;
-
stabilire
che il valore delle indennità di esproprio delle aree, determinato ai sensi
della L. 359/92, comprensive delle quote degli oneri delle opere di
urbanizzazione, per le opere primarie direttamente realizzate dai compartisti,
e quelli di progettazione del P.P. – E.R.P. saranno liquidate ai lottizzanti
entro gg. 90 dalla sottoscrizione delle convenzioni stipulate a seguito
dell’espletamento delle gare di individuazione dei soggetti attuatori e quindi
di assegnazione dei lotti;
-
stabilire
di integrare, con l’articolo sotto riportato, la convenzione del P.L.
disciplinata dall’art. 28 della L.U. 1150/42, dall’obbligo da parte dei
lottizzanti, globalmente o costituiti in consorzio, di cessione volontaria
delle aree del comparto delimitate per le zone E.R.P., e che dopo l’approvazione
del piano di comparto, nelle more dell’espletamento delle procedure di
assegnazione dei lotti, l’Amministrazione verrà in possesso delle aree E.R.P.
mediante redazione di verbali di immissione nelle aree interessate al fine di
procedere alla attribuzione dei lotti.
ART n. ______
I compartisti cedono col presente atto al Comune di
Terlizzi l’area di mq ____ individuata sulla planimetria ________ pari al ____
% dell’intero comparto riveniente dalla individuazione della quota insediativa
E.R.P. effettuata dal C.C. con delibera n. ______ del ________ perché il Comune
la destini alla realizzazione di edilizia E.R.P. (sovvenzionata,
agevolata-convenzionata) in base alle procedure di assegnazione approvato con
atto di C.C. n. ____ del _______ in fase di approvazione. La presente cessione
avviene al prezzo equivalente all’indennità di esproprio valutata al momento
dell’adozione del Piano Attuativo e verrà corrisposto dal Comune di Terlizzi al
Rappresentante del Consorzio / ai Compartisti entro gg. ______ da quello di
versamento che sarà effettuato dai soggetti attuatori – assegnatari dei lotti
ricadenti nella perimetrazione delle aree cedute. Unitamente a tale indennità
sarà corrisposta la quota degli oneri di urbanizzazione nella misura che il
Comune introiterà dagli assegnatari con le stesse modalità concesse agli
stessi, per le opere direttamente realizzate dai compartisti o dal Consorzio,
la quota di aree destinate per le urbanizzazioni primarie e secondarie e
l’onere della progettazione del Piano di Zona E.R.P. –
-
stabilire,
altresì, che i bandi per l’assegnazione dei lotti prevederanno un punteggio che
agevoli ai fini dell’assegnazione quelle cooperative, che per la realizzazione
del loro programma costruttivo, hanno quali soci cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione in base alle norme vigenti;
-
stabilire
che le aree E.R.P. a seguito dell’approvazione del Piano Attuativo,
prioritariamente, saranno messe a disposizione dello I.A.C.P. e/o altri Enti
preposti all’attuazione di edilizia sociale. Ad esaurimento delle richieste di
tali Enti le restanti aree non utilizzate saranno poste a disposizione delle
cooperative e successivamente ad esaurimento di queste, le aree residue saranno
assegnate alle imprese.
-
Stabilire
che ai sensi dell’art. 22 della L. 179/92, lo schema di convenzione da adottare
per le aree agevolate convenzionate saranno quelli previsti dagli artt 7 e 8
della L. 10/77 così come recepito e riportato dalla L.R. 6/79.