Comune di Varese
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE NEL COMUNE DI VARESE
(Delib.
Consiliare n.22 del 10/4/2001)
INDICE
Art. 1 Ambiti di applicazione
Art. 2 Definizione di piante tutelate.
Prescrizioni generali per abbattimenti,trapianti ed altri interventi
Art. 3 Prescrizioni per potature
Art. 4 Prescrizioni per la tutela degli apparati
radicali
Art. 5 Distanza delle piante dai confini ed
abitazioni
Art. 6 Altre prescrizioni
Art. 7 Rilascio di autorizzazioni nel caso di abbattimenti
Art. 8 Rilascio di autorizzazioni nel caso di
trapianti, impianti, potature e scavi
Art. 9 Ambiti di applicazione interdisciplinare
Commissione Edilizia comunale
Art. 10 Abbattimenti urgenti in caso di pericoli di
danni
Art. 11 Denuncia di abbattimento
Art. 12 Nuova realizzazione e manutenzione
straordinaria di spazi verdi
Art. 13 Interventi prescritti
Art. 14 Salvaguardia fitopatologica
Art. 15 Vigilanza
Art. 16 Sanzioni
Art. 17 Norme finali e transitorie
Art. 18 Entrata in vigore
Allegati (omessi)
Articolo 1 -
Ambiti di applicazione
a)
Il presente
Regolamento si applica alle aree pubbliche e private poste nel territorio
amministrativo del Comune di Varese e detta norme per la progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di spazi verdi.
b)
Per le siepi,
i filari anche erborati e le piante singole [1]
o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente
le norme di cui agli art. 6 e 14; qualora invece esse siano ubicate in aree:
·
oggetto di
interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia
di inizio attività [2];
·
tutelate ai
sensi del decreto legislativo 490/1999 [3];
·
sono soggette
a tutte le norme del presente regolamento.
c)
Esulano dal
presente regolamento:
·
le piante da
frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le
piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno e da frutto [4];
·
le superfici a
bosco, così come definite dall’art. 3 della L.R. n°80 del 1989 e successive
modifiche ed integrazioni, dove si applica la relativa Legislazione vigente;
·
gli interventi
di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d’uso e
di movimento di terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i.;
d) L’Amministrazione
Comunale potrà con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche
piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti
commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale,
paesaggistico, naturalistico o scientifico
Articolo 2 ‑ Definizione di piante tutelate.
Prescrizioni generali
per abbattimenti, trapianti ed altri interventi
a) Sono considerate "piante
tutelate", e pertanto oggetto del presente Regolamento, tutte le piante
(alberi, arbusti, rampicanti etc.) il cui diametro misurato a petto d'uomo
(cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 22,5 cm (quindi
appartenente alle classi diametriche [5]
dei 25 cm e superiori). Nel caso di piante policormiche[6],
la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con
diametro pari o superiore alla citata misura.
b) Negli spazi verdi protetti ai sensi del decreto legislativo
490/1999, vengono considerate "piante
tutelate" tutte le piante[7]
oggetto di salvaguardia dalla legge in parola[8].
c) t fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione di cui ai successivi
articoli 7, 8 e 10, o senza la denuncia
di abbattimento di cui al successivo art. 11, abbattere, distruggere,
danneggiare, rimuovere, mettere a dimora, trapiantare, modificare con potature
che non siano condotte secondo le modalità del successivo art. 3), tutte le "piante tutelate".
d) Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta,
dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni
morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o
parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle
radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego
di fitofarmaci in maniera non corretta.
Articolo 3 ‑
Prescrizioni per potature
a) Le potature di "piante tutelate" possono essere
eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi[9]
e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti[10].
b) Sono vietate le potature delle "piante
tutelate" effettuate mediante capitozzatura[11]
di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera 110 cm:
in questi casi tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti
mediante "taglio di ritorno", ovvero recidendo il ramo (con strumenti
affilati e puliti) in corrispondenza di un altro ramo di pari o maggiori
dimensioni da rilasciare e rispettando il "colletto" [12]
di quello da asportare.
c) Sono vietate le potature delle "piante
tutelate" effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica
del "taglio di ritorno", in corrispondenza di punti il cui diametro
raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:
• potatura
di rami completamente o in gran parte secchi;
• potatura
di rami con patologie o parassiti di cui all'allegato B del presente
regolamento;
• potatura
di monconi e di rami già spezzati.
d) La spalcatura[13]
delle Gimnosperme[14]
viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo[15]
o in estate al termine della crescita dei germogli. E’ vietato asportare, in
ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. E’ inoltre vietato
liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in Pinus
sylvestris.
e) E’ sempre vietato il taglio della freccia apicale[16]
delle Gimnosperme, anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di
tassi, tuje, cipressi e simili usati per "ars topiaria" o siepi.
f) Le potature di rami verdi[17]
di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme,
della fioritura e della crescita dei germogli[18],
tranne nei seguenti casi:
• potature
di formazione [19]con
asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3‑4 cm mediante
taglio di ritorno;
• potatura
di piccoli rami in quantità limitata;
• potatura
di rami spezzati o realmente pericolosi;
• potatura
di piante usate per "ars topiaria" o siepi.
Artícolo 4 ‑ Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali
a) Sono vietati, salvo specifica autorizzazione
per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante
tutelate", così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli
apparati radicali mediante:
• pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del
suolo;
• compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di
automezzi;
• scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
• deposito o versamenti di sali, olii, acidi o
prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue
caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
• fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da
condutture.
Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo |
Raggio minimo dell'area di rispetto |
< 30 cm |
2,0 m |
30 - 50 cm |
3,0 m |
50 - 80 cm |
4,0 m |
80 -140 cm |
5,0 m |
> 140 cm |
7,0 m |
b)
in
occasione di nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta
(anche se non corrispondente alla definizione di "pianta tutelata" al
momento della messa a dimora) un'area permeabile
e drenante [20] attorno
al tronco di superficie minima come dal prospetto seguente:
Tipo di pianta |
Altezza raggiungibile a maturità |
Superficie minima permeabile |
Arbusto o albero dì 4a
grandezza |
2,5
- 8 m |
2
m2 |
Albero di 3a
grandezza |
8
- 15 m |
4
m2 |
Albero di 2a
grandezza |
15
- 25 m |
8
m2 |
Albero di 1a
grandezza [21] |
Oltre
25 m |
16
m2 |
c) E vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di
danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio
netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione[22].
Articolo 5 ‑
Distanze delle piante da confini ed abitazioni
a) I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di
reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere
eseguiti secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
b) La distanza minima di
semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà[23],
sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), è determinata dal
tipo di pianta (cfr. allegato D), in base al seguente prospetto:
Tipo di pianta |
Altezza raggiungibile a maturità |
Distanza minima |
Rampicante |
meno
di 15 m |
0,3
m |
Cespuglio o arbusto potato
a siepe |
meno
di 2,5 m |
0,5
m |
Arbusto o albero di 4
a grandezza |
2,5
- 8 m |
1,5
m |
Albero di 3 a
grandezza |
8
- 15 m |
3
m |
Albero di 2 a
grandezza |
15
- 25 m |
6
m |
Albero di 2 a
grandezza a chioma “colonnare" |
15
- 25 m |
4
m |
Albero di 1 a
grandezza |
oltre
25 m |
8
m |
Albero di 1 a
grandezza a chioma “colonnare” [24] |
oltre
25 m |
5
m |
c) La distanza
minima di semina o piantagione di alberi o arbusti da tubature o condotte[25]
sotterranee è riportata nella tabella seguente. Analogamente, tale distanza
deve essere osservata nel caso di posa di tubature o condotte sotterranee in
prossimità di piante.
Tipo di pianta |
Altezza raggiungibile a maturità |
Distanza minima |
Arbusto o albero di 4
a grandezza |
2,5
- 8 m |
1,5
m |
Albero di 3 a grandezza |
8
- 15 m |
3,5
m |
Albero di 2 a
grandezza |
15
- 25 m |
5,0
m |
Albero di 1 a
grandezza |
Oltre
25 m |
7,0
m |
Articolo 6 ‑
Altre prescrizioni
a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in
terreni agricoli e destinati alla produzione di legname di cui all'art. 1,
conima b), può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo [26],
salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre Norme. Il presente limite
temporale si applica sia nel caso di governo [27]
a ceduo [28] che a
fustaia [29].
b) E fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie
botaniche di cui all'allegato A, in quanto sono considerate dannose a causa
della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o
naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico [30],
selvicolturale [31] ed
economico.
c) E vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché
fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su
"piante tutelate".
Articolo 7 ‑
Rilascio di autorizzazioni nel caso di abbattimenti
a) Per richiedere l'autorizzazione all'abbattimento di "piante
tutelate" è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale,
presenti apposita domanda all'Attività Verde Pubblico [32]
in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie:
I. specie botanica e dimensione ‑ compreso il diametro a 1,30
m di altezza dal suolo ‑ delle piante che si intendono abbattere e di
tutte quelle presenti nello stesso luogo oggetto di intervento [33];
II. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria [34]
in scala 1:50 ‑ 1:500, tale da permettere l'identificazione delle stesse;
III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere
l'abbattimento;
IV. eventuale disponibilità del richiedente ad effettuare il reimpianto
con nuovi alberi.
b) Il richiedente può inoltre allegare alla
domanda un'apposita perizia tecnico‑forestale
effettuata da un Dottore Forestale [35]
o Dottore Agronomo [36]
, iscritto nei relativi Albi professionali [37],
al fine di meglio precisare i motivi per i quali richiede l'abbattimento e per
individuare specie e posizione delle eventuali piante che si intendono
collocare al posto di quelle da togliere.
e) La perizia
tecnico‑forestale effettuata da un Dottore Forestale o Dottore
Agronomo, di cui al comma precedente, è obbligatoria nei seguenti casi:
• alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla
classe diametrica dei 70 cm o alle superiori [38]);
• piante specificatamente tutelate da appositi provvedimenti (es.
“alberi monumentali”).
d) Alla domanda vanno allegate una o più fotografie a stampa nitide a colori
(non a sviluppo istantaneo) che identifichino con esattezza tutte le singole
piante per le quali si chiede l'abbattimento.
e) Qualora le piante da abbattere si trovino in
zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo
490/1999, titolo 1, beni culturali (ex L. 1089/1939) è necessario
presentare il nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici [39] . Tale
nulla osta è rilasciato dalla Sovrintendenza dopo la presentazione di
un'apposita domanda, indirizzata alla stessa Sovrintendenza, in marca da bollo
ed accompagnata da altre fotografie e planimetrie.
f) Analogamente, il richiedente deve
presentare le necessarie autorizzazioni ai sensi di eventuali altre norme
vigenti [40].
g) L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione o il diniego
entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda. Entro tale termine,
qualora i motivi addotti per l'abbattimento non risultino evidenti, l'Attività
Verde Pubblico potrà esigere (con una motivazione adeguata) dal richiedente
l'effettuazione di una perizia tecnico‑forestale,
anche asseverata, elaborata da un Dottore Forestale o da un Dottore
Agronomo. Dalla data di presentazione da parte del richiedente delle modifiche
o integrazione richieste decorrono altri venti giorni entro i quali l'Attività
Verde Pubblico dovrà concedere o negare l'autorizzazione.
h) Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato
al versamento della somma di £ 50.000 presso la Tesoreria Comunale, per diritti
di Segreteria.
i) In caso di diniego [41]
dell'autorizzazione, l'avente titolo potrà rinnovare l'istanza di abbattimento
ogni qualvolta si verificassero o si sospettassero nuove alterazioni della
pianta o trasformazioni del sito di impianto tali da far ragionevolmente temere
per la stabilità o la salute delle pianta stessa [42].
j) Costituiscono consone motivazioni per concedere l'abbattimento
di piante i seguenti casi [43]
:
• sostituzione graduale di alberi in un
popolamento coetaneo o para‑coetaneo, maturo o stramaturo [44]
;
• eliminazione di specie esotiche [45]
in interventi di rinaturalizzazione;
• eliminazione di specie estranee al contesto
in interventi di ripristino storico;
• pianta sita a distanza troppo breve dal
confine di proprietà o da edifici [46]
;
• diradamento al fine di togliere le piante
aduggiate [47] e/o
soprannumerarie [48]
• reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che
lesionerebbero gravemente la pianta;
• reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature
che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno [49]
e/o di compromettere seriamente l'architettura [50]
della pianta;
• pericolo immediato o mediato di schianto della pianta o di parte
di essa;
• pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari,
ferite o drastiche potature.
Articolo 8 ‑ Rilascio di
autorizzazioni nel caso di trapianti, impianti e potature
a) Per richiedere l'autorizzazione:
• alla potatura di "piante
tutelate" con modalità tecniche vietate [51]
nel precedente articolo 3,
• al trapianto [52]
di "piante tutelate";
• alla messa a dimora [53]
(in casi non riconducibili al successivo art. 12) di piante il cui diametro,
misurato a 1,30 m di altezza dal suolo, è pari o superiore a 22,5 cm;
• a scavi in prossimità di piante tutelate o
altre lavorazioni vietate dall'art 4;
è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda all'Attività Verde Pubblico in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie:
I. specie botanica e dimensione ‑ compreso il diametro a 1,30
m di altezza dal suolo ‑ delle piante che si intendono, potare,
trapiantare o mettere a dimora;
II. luogo ed ubicazione delle piante, con idonea planimetria che
permetta di identificare la posizione delle stesse;
III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere la potatura,
il trapianto o la messa a dimora di soggetti di tali dimensioni;
IV. autorizzazioni rilasciate, se necessarie, dalla Sovrintendenza ai
beni Ambientali e Architettonici o da altre Amministrazioni [54].
b) Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda un'apposita perizia tecnico‑forestale effettuata
da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo che specifichi le modalità
delle operazioni e le cure colturali che saranno seguite negli anni successivi
all'operazione.
e) Alla domanda vanno allegate una o più fotografie a stampa a colori nitide (non a sviluppo istantaneo) che
permettano di identificare con esattezza tutte le singole piante per le quali
si chiede la potatura o il trapianto.
d) L'Amministrazione Comunale rilascerà l'autorizzazione o il diníego
entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda.
e) Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento della
somma di £ 50.000 presso la Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria.
Articolo 9 ‑ Ambiti
di applicazione interdisciplinare.
Commissione Edilizia
comunale
a) Qualora gli interventi di cui agli articoli 7, 8, 11 e 12 o
concessione rientrino in un progetto di nuova costruzione, ampliamento o
ristrutturazione edilizia, tali interventi vengono autorizzati attraverso le
procedure stabilite per il progetto cui sono associati [55]
In questo caso, l'Attività Verde Pubblico esprimerà un parere obbligatorio sul
progetto e potrà richiederne modifiche o integrazioni.
b) Nel caso di cui al comma precedente, anche se non sono previsti
interventi di abbattimento, trapianto o di altro tipo, è necessario presentare
una specifica planimetria, in scala 1:100 o 1:200, con “rilievo botanico‑forestale”,
relative allo stato di fatto di tutte le “piante tutelate” esistenti, con
definizione dei seguenti dati:
• nome scientifico e volgare delle piante;
• altezza, arrotondata al mezzo metro;
• diametro a 1,30 m di altezza;
• condizioni vegetative e fitopatologiche.
nonché documentazione fotografica nitida a stampa a colori, che permetta di individuare tutte le "piante tutelate" presenti. E’ necessario indicare con precisione il punto in cui le fotografie sono state scattate. Il "rilievo botanico‑forestale" deve essere firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di cui al comma b) o al comma c) dell'articolo 12 del presente regolamento.
c)
Anche
nel caso in cui l'iter di autorizzazione degli interventi oggetto del presente
regolamento sia autonomo, la Commissione Edilizia dovrà esprimere un apposito
parere obbligatorio esclusivamente nei seguenti casi:
·
abbattimenti
e trapianti di "piante tutelate" per interventi edilizi;
·
interventi
di abbattimento, trapianto, realizzazione e manutenzione straordinaria di spazi
verdi, in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n° 490/1999, titolo
2, beni paesaggistici e ambientali [56].
d) Nei casi di cui al presente articolo, i termini per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono stabiliti [57]
dalle Norme vigenti.
Articolo 10 ‑
Abbattimenti urgenti in caso di pericolo di danni
a) Qualora il proprietario o il possessore di
un terreno dovessero riscontravi piante che rischiano di provocare un grave e immediato pericolo per persone,
animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo, sono
tenuti ad avvertire tempestivamente il Comune di Varese con una delle seguenti
modalità:
• lettera in carta semplice [58]
all'Attività Verde Pubblico, la quale, effettuato prontamente un sopralluogo da
parte del Capo Attività [59]
o di un suo tecnico delegato, potrà permettere immediatamente l'abbattimento,
contrassegnando la pianta col martello forestale [60]
in dotazione al Comune di Varese;
• presentazione di una perizia
tecnica forestale [61]
elaborata e firmata da un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo che
accerti, sotto la propria responsabilità, la presenza di pericolo immediato. La
perizia deve contenere fotografie a stampa a colori nitide e una planimetria in
scala 1:50 ‑1:500. Dopo la protocollazione al Comune di Varese della
perizia, le piante possono essere immediatamente abbattute.
b) In entrambi i casi, se la zona in cui si
trovano le piante è vincolata ai sensi del decreto legislativo 490/1999, il
proprietario o il titolare del terreno in cui esse si trovano devono successivamente
presentare, entro sette giorni dalla comunicazione al Comune, formale domanda
di autorizzazione di abbattimento in sanatoria al Comune di Varese e, in caso
di vincolo in base al titolo 1, beni culturali, del decreto legislativo
490/1999, anche alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
e) Qualora, durante un'istruttoria, l'Attività
Verde Pubblico rilevasse la presenza di piante colpite da gravi patologie
[62]
o attacchi parassitari non curabili e che rischino di compromettere
seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, ovvero piante che
rischino di provocare un grave e immediato pericolo non rimovibile per
persone, animali o cose, il Capo Attività o un suo tecnico delegato potrà
concedere l'abbattimento immediato delle piante in esame previa semplice
contrassegnatura delle stesse col martello forestale in dotazione dell'A.C.
Sarà comunque rilasciata successivamente una formale autorizzazione.
Articolo Il ‑
Denuncia di abbattimento
a) Per l'abbattimento, in zone non vincolate [63]
ai sensi del decreto legislativo 490/1999, titolo 2, beni paesaggistici e
ambientali, di “piante tutelate” [64]:
• morte;
• vive di cui all'allegato A;
• vive gravemente affette da patologie o
parassiti di cui all'allegato B, purché comprovata da perizia tecnica di
Dottore Forestale o Dottore Agronomo;
• vive ma affette da patologie o parassiti, in
avanzato stato di colonizzazione, tali da condurre a morte certa le piante [65]
o tali da compromettere la stabilità meccanica delle stesse in tempi brevi, purché
comprovata da perizia tecnica di Dottore Forestale o Dottore Agronomo;
• vive gravemente colpite da fulmini o altri fenomeni meteorologici;
• vive gravemente danneggiate a seguito di alluvioni, inondazioni,
frane o smottamenti;
• vive seriamente danneggiate da incendi di edifici o immobili
adiacenti [66] ;
• vive seriamente lesionate a seguito di schianto del tronco o
grossi rami;
• vive ma cadute al suolo o appoggiatesi su immobili adiacenti;
• vive da eliminare in esecuzione del programma di diradamenti di
cui al successivo art. 12, comma d), punto IX);
il richiedente deve
presentare una denuncia di abbattimento in
carta semplice accompagnata dalla documentazione di cui ai commi a), b),
c) e d) dell'art. 7. e da ogni ulteriore autorizzazione oparere necessario
rilasciato da altre amministrazioni [67],
in particolare, nel caso di piante in zone vincolate ai sensi del decreto
legislativo 490/1999, titolo 1, beni culturali, dal nulla osta
rilasciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
b) Entro venti giorni dalla protocollazione della denuncia di abbattimento, il Capo Attività Verde Pubblico o un suo tecnico delegato può effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità della denuncia stessa e contrassegnare le piante col martello forestale.
Qualora si rilevasse la non
veridicità della denuncia, l'abbattimento non può essere eseguito.
In caso di contrassegnatura delle piante ovvero di mancata comunicazione da parte dell'Attività Verde Pubblico entro il termine in parola, il richiedente può procedere all'abbattimento.
e) Qualora si riscontrassero piante la cui
morte può essere stata ragionevolmente provocata dal richiedente, l'Attività
Verde Pubblico potrà far effettuare opportune analisi biologiche,
fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata
provocata dal richiedente, egli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 16 ed
è tenuto a risarcire al Comune di Varese i costi per le analisi in parola.
Articolo 12 ‑ Nuova realizzazione e manutenzione
straordinaria di spazi verdi
a) Tutti gli interventi:
• su aree di superficie pari o superiore a 200 m2 , di
nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di spazi a verde facenti parte
di un progetto di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia o
comunque collegati a quest'ultimo progetto;
• su aree di qualsiasi superficie, di manutenzione straordinaria di
spazi a verde che richiedano l'abbattimento e/o il trapianto, nell'arco massimo
di tre anni, di venti od oltre "piante tutelate" (le piante da
abbattere in esecuzione del programma di cui al successivo comma d), punto IX
non rientrano nel conteggio);
• su aree di qualsiasi superficie, di nuova realizzazione o manutenzione
straordinaria di spazi a verde di zone vincolate ai sensi del decreto
legislativo 490/1999 [68];
devono essere correlati da un progetto tecnico colturale [69]
redatto in conformità coi commi successivi.
b) Nel caso che la superficie dello spazio a verde sia inferiore ai
2000 m2, il "progetto tecnico colturale" deve essere
firmato da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario [70]
o Agrotecnico [71] iscritto
nei relativi Albi professionali.
e) Nel caso che la superficie dello spazio a verde sia pari o
superiore a 2.000 m2 ovvero nel caso che si propongano interventi
che devono essere effettuati da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, il
"progetto tecnico colturale" deve essere necessariamente firmato da
un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, iscritto nel relativo Albo
professionale.
d) Costituiscono parte integrante del
"progetto tecnico colturale" una planimetria in scala adeguata dello
stato di fatto e una dell'intervento programmato, una documentazione
fotografica (non a sviluppo istantaneo) e una relazione contenente i dati
necessari a definire:
I. le caratteristiche micro‑climatiche e podologiche [72];
II. tutte le piante esistenti, opportunamente dimensionate e
ubicate in planimetria, e quelle da abbattere, trapiantare, potare o da mettere
a dimora;
III. le specie e le varietà botaniche da impiegare;
IV. le dimensione e la tipologia del materiale vivaistico e
tipologia del tutore;
V. le lavorazioni del suolo e concimazioni che si effettueranno;
VI. gli scavi ed i riporti di terra previsti;
VII. il periodo in cui si effettuerà l'impianto;
VIII. il programma di manutenzione dei primi 3 anni
dall'impianto;
IX. un eventuale programma di diradamenti [73]
da effettuare nell'arco della vita dell'impianto.
e) Qualora si propongano interventi di abbattimento,
trapianto, potatura o messa a dimora di "piante tutelate", non è
necessario presentare a parte domande o denuncia di abbattimento, purché sia
presentata tutta la documentazione necessaria.
f) Qualora la realizzazione o la manutenzione straordinaria dello
spazio verde sia autonoma da altri interventi di nuova costruzione, ampliamento
o ristrutturazione edilizia, l'autorizzazione o il diniego all'intervento sono
rilasciati dall'Attività Verde Pubbli co
entro quaranta giorni dalla presentazione. Entro tale termine, l'Attività Verde
Pubblico potrà richiedere modifiche o integrazioni al progetto. Dalla data di
presentazione da parte del progettista delle modifiche o integrazione richieste
decorrono altri trenta giorni entro i quali l'Attività Verde Pubblico concederà
o negherà l'autorizzazione.
g) Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento della
somma di L. 50.000 presso la Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria.
h) La realizzazione degli interventi dovrà
essere diretta da un professionista in possesso dei requisiti di cui ai commi
b) e c) del presente articolo. Tale professionista dovrà inviare al Comune di
Varese, Attività Verde Pubblico:
• le date di inizio e di conclusione degli interventi entro tre
giorni lavorativi dall'evento;
• gli estremi (ragione sociale e indirizzo) dell'impresa di
giardinaggio che esegue i lavori, entro tre giorni lavorativi dall'inizìo dei
lavori;
• un certificato che attesti la corretta esecuzione degli interventi
entro mesi sei dalla conclusione dei lavori stessi.
Articolo 13 ‑
Interventi Prescritti
a) L'autorizzazione all'abbattimento potrà
essere vincolata all'obbligo di effettuare il reimpianto con nuovi soggetti botanici.
b) L'autorizzazione al trapianto potrà essere
accompagnata dall'obbligo di reimpianto in caso di morte dei soggetti botanici
interessati.
e) In caso di denuncia di
abbattimento, l'Attività Verde Pubblico potrà esigere, nei termini
prescritti per il sopralluogo, il reimpianto
con nuovi soggetti botanici.
d) Al fine di tutelare eventuali presenze di specie animali nidificanti o in letargo presso
piante per le quali viene concessa l'autorizzazione all'abbattimento o al
trapianto, l'Attività Verde Pubblico potrà imporre che tali interventi siano
effettuati nella stagione opportuna [74],
purché non sussistano gravi e immediati pericoli per persone o cose.
e) In caso di esecuzione di lavori
edili in prossimità di “piante tutelate”, queste ultime devono essere, nei
limiti del possibile, escluse dall'area di cantiere. E’ obbligatorio proteggere
le “piante tutelate” che non fosse possibile escludere dall'area di cantiere
con apposite strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e
degli apparati radicali [75].
In particolare:
• la chioma
va irrorata con acqua qualora vi si depositassero sopra polveri in gran
quantità;
• il tronco
va riparato con tavole di legno alte almeno 2,5 m, senza inchiodarle al tronco
stesso;
• le radici
vanno protette, osservando scrupolosamente le norme indicate nel precedente
art. 4 e 5.
Le "piante
tutelate" non possono essere utilizzate, neppure temporaneamente, quali
sostegni per cavi, transenne, ripari, recinzioni e simili. Al termine dei
lavori, il suolo in prossimità delle “piante tutelate” deve essere ripulito e
decompattato [76], senza
causare danni alle radici,
f) In caso di pericolo per persone,
animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l'Amministrazione
Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, ordinare l'esecuzione di
specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a
carico del proprietario.
Articolo 14 ‑ Salvaguardia fitopatologica
a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato B devono
essere prontamente segnalate [77]
all'Attività Verde Pubblico del Comune di Varese.
Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione
anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa
pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente [78],
nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata
obbligatoria dagli Organi Fitosanitari [79]
competenti.
b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi
parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o
comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita
ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari
o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad
effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore
Forestale o Dottore Agronomo, periodici
controlli (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si
trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente
alle cure fítoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento
delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi
o terzi.
d) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono
essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali [80],
alla lotta biologica [81]
o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla
flora selvatica. I trattamenti chimici [82]
devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata [83]
e integrata [84] , evitando
il più possibile la lotta a calendario [85].
Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e
modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto
nel suolo e delle acque [86].
Articolo 15
‑ Vigilanza
a) La vigilanza per l'osservanza del presente
Regolamento è affidata a:
• Nucleo di Vigilanza Ecologica ed Ambientale del Comune di Varese;
• Guardie Ecologiche Volontarie;
• Polizia Municipale;
• Polizia Provinciale;
• Corpo Forestale dello Stato.
Articolo 16 ‑
Sanzioni
omissis
Articolo 17 ‑
Norme finali e transitorie
omissis
Articolo 18 ‑
Entrata in vigore
a) Il presente regolamento entrerà in vigore, ai
sensi dell'art. 85 del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla
scadenza del periodo di ripubblicazione previsto a seguito dell'esame da parte
dell'Organo regionale di Controllo.
[1] in botanica per pianta si intende un qualsiasi vegetale, dal muschio alla sequoia, dalla felce all’azalea.
[2] ad esempio in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia;
[3] il decreto legislativo 490/1999 ha sostituito, abrogandole, le leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985.
[4] Ad esempio “pioppeti industriali” e frutteti.
[5] la classe diametrica del 25 spazia da 22,5 a 27,5, quella dei 30 da 27,5 a 32,5 e così via.
[6] piante dalla cui base dipartono due o più tronchi (fusti o "cormi") o polloni.
[7] vedi nota 1.
[8] la tutela si estende anche alle architetture vegetali (es. siepi di bosso o tasso e carpineti dei parchi storici).
[9] scopo del presente articolo è scoraggiare le potature che danneggiano gravemente le piante.
[10] ad esempio, il Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 vieta qualsiasi intervento sui platani (potature, abbattimenti, scavi in prossimità delle radici, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio Fitosanitario Regionale.
[11] taglio di rami o tronchi senza rilascio di altri rami in corrispondenza dei taglio stesso: la pianta reagisce con scoppio di nuovi rametti al fine di riformare la chioma amputata.
Non è corretto considerare questo riscoppio come sintomo di vigore perché la pianta ricrea la chioma a scapito delle riserve energetiche accumulate.
[12] "ingrossamento" alla base di un ramo che favorisce la cicatrizzazione della ferita pro
dotta dal taglio.
[13] taglio dei rami inferiori della chioma.
[14] tassi e simili, ginkgo, conifere quali pini, abeti, cedri, duglasie, larici, araucarie, sequoie, cipressi, tuje etc.
[15] periodo tardo autunnale e invernale.
[16] cioè il ramo apicale, che permette la crescita dell'albero verso l'alto.
[17] è pertanto permesso effettuare la rimonda del secco anche durante la stagione vegetativa.
[18] in questi periodi la pianta fatica a destinare le sue energie per la cicatrizzazione delle ferite.
[19] sono quelle che permettono di far crescere la pianta nella forma desiderata, asportando solo i rametti fastidiosi.
[20] oltre ad aver bisogno di un apporto di acqua, le piante devono respirare anche con le radici: se il suolo è asfittico, reagiscono sollevando le radici verso l'aria, spaccando eventuali pavimentazioni presenti.
[21] la classificazione in piante di 1a, 2a, 3a o 4a grandezza dipende quindi dalle dimensioni della stessa a maturità e non al momento della messa a dimora o della semina.
[22] Su radici oggetto di tagli grossi o irregolari possono sorgere marciumi che possono determinare, anche a distanza di anni, la caduta della pianta e/o la morte.
[23] Le distanze indicate nel prospetto di questo comma si applicano solo per le piante nate o piantate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile.
[24] hanno chioma "colonnare" ad es. i pioppi "cipressini", i carpini "piramidali" e le querce "fastigiate".
[25] ad es.: tubature del gas, elettricità, telefono, fognature etc.
[26] questo limite trova ragione di esistere al fine di favorire il riscoppio dei ceppi tagliati e limitare il disturbo alla fauna.
[27] modalità con la quale il popolamento vegetale ha avuto origine: per polloni o per seme.
[28] bosco o siepe che viene periodicamente (in genere ogni 5‑20 anni) tagliata al ceppo, dal quale rispuntano vigorose nuove cacciate (polloni), che riformano il bosco o la siepe.
[29] bosco o siepe che viene tagliato a intervalli molto lunghi (50‑100 anni o più); dopo il taglio il ceppo muore e il bosco si rigenera grazie a nuove piantine nate spontaneamente dai semi caduti al suolo (rinnovazione naturale) o messe a dimora dall'Uomo (rinnovazione artificiale).
[30] l'Ecologia è la Scienza che studia i legami che intercorrono tra le diverse specie animali e vegetali (Sinecologia) e tra una singola specie e l'ambiente in cui essa vive (Autoecologia). Spesso purtroppo il termine Ecologia è usato erroneamente per attività che poco o nulla hanno in comune con gli studi sopra descritti.
[31] la Selvicoltura è un ramo delle Scienze forestali che si occupa dell'evoluzione e della gestione ecologica ed economica dei boschi, delle foreste e in generale dei popolamenti e dei gruppi arborei.
[32] sezione dell'Amministrazione Comunale che si occupa della gestione del Verde territoriale.
[33] in caso di domanda legata ad autorizzazione o concessione edilizia ovvero a denuncia di inizio attività, vanno indicate tutte le piante tutelate presenti nel lotto d'intervento.
[34] ovvero una cartina, anche tracciata a mano, purché precisa e utile anche per controlli dopo l'abbattimento.
[35] tecnico specializzato laureato in Scienze forestali ed abilitato ad esercitare la professione.
[36] tecnico specializzato laureato in Scienze agrarie o in Scienze delle produzioni animali ed abilitato ad esercitare la professione.
[37] elenco ufficiale di tecnici abilitati all'esercizio della professione stilato da Ordini e Collegi professionali.
[38] quindi con diametro, misurato a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 67,5 cm.
[39] il rilascio di autorizzazioni ai sensi di tale norma è di competenza dello Stato.
[40] vedasi il già citato Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 sul platano.
[41] cioè di risposta negativa.
[42] ad esempio, se la pianta viene colpita da un fulmine o da una grave malattia.
[43] si tratta di un elenco indicativo, non esaustivo.
[44] cioè formato da alberi molto vecchi: il popolamento andrebbe quindi "svecchiato" gradualmente.
[45] cioè specie estranee all'ecosistema, anche se tipiche di altri ambienti italiani o europei.
[46] per le piante situate a distanza troppo breve dal confine di proprietà, dovrà essere osservata dall'Amministrazione Comunale particolare cautela, nel caso in cui tale distanza risulti inferiore a quella prevista dal Codice Civile, a causa di frazionamenti della proprietà successivi alla data d'impianto.
[47] pianta coperta e ombreggiata da piante vicine, al punto da causarne il deperimento o la crescita molto irregolare.
[48] in numero eccessivo; accade spesso quando si mettono a dimora molti alberi giovani vicini tra loro: col tempo crescono e si danno fastidio l'un l'altro.
[49] a seguito di ferite di rami, di radici o del tronco, il legno viene spesso attaccato da funghi ("muffe") che provocano in maniera lenta ma inesorabile la marcescenza del legno interno (carie), causando la rottura di rami o dell'intera pianta, anche a distanza di decenni dalla ferita. Sintomi prernonitori sono la formazione di cavità e la comparsa di funghi sull'albero; poiché il legno intemo ha funzioni di sostegno ma non di trasporto della linfa, la chioma rimane spesso verde e rigogliosa, rendendo la malattia subdola e pericolosa.
[50] cioè la forma, naturale o artificiale, della pianta.
[51] le potature con modalità vietate dall'art. 3 sono da sconsigliare, salvo casi eccezionali su parere di un Dottore Forestale o di un Dottore Agronomo,
[52] il trapianto di grosse piante è un'operazione da sconsigliare, salvo in casi eccezionali e con modalità precise definite da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo.
[53] come sopra, anche la messa a dimora di grosse piante è un'operazione da sconsigliare, salvo in casi eccezionali e con modalità precise definite da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo.
[54] Es. per vincoli ex D. Lgs. 49011999 titolo 1, beni culturali o in caso di platani, ex Decreto Ministeriale 17.04.1998.
[55] cioè segue l'iter del progetto principale.
[56] il passaggio in Commissione Edilizia in questi casi è obbligatorio per legge.
[57] apposite Norme stabiliscono i termini a disposizione della Commissione Edilizia per trattare le varie pratiche.
[58] anche via telefax, tramite la Polizia Municipale o altro servizio di emergenza del Comune di Varese.
[59] è il Funzionario Responsabile a capo di questa Sezione.
[60] punzone in metallo che permette di imprimere nel legno un apposito simbolo, consentendo di riconoscere la pianta da abbattere dalle altre.
[61] relazione dettagliata che illustra tipo e dimensioni delle piante e motivi che le hanno rese improvvisamente pericolose.
[62] malattie.
[63] nelle zone vincolate è obbligatorio per Legge il rilascio di un'autorizzazione.
[64] questo elenco deve intendersi tassativo.
[65] ad esempio, il marciume radicale provocato da Armillaria;
[66] non rientrano in questo caso piante danneggiate da incendi di autovetture od oggetti mobili.
[67] Ad esempio, l'autorizzazione regionale per interventi sui platani, ai sensi dei Decreto Misteriale 17 aprile 1998.
[68] perlopiù giardini e parchi storici.
[69] Un progetto elaborato da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo permette di eludere errori grossolani nella realizzazione di spazi verdi, evitando successivi interventi, ad es. abbattimenti o forti potature di alberi messi a dimora in luoghi scomodi.
[70] Tecnico diplomato in materie agrarie.
[71] Vedi nota precedente.
[72] caratteristiche del suolo (acido, alcalino; fresco, secco; superficiale, profondo; etc.).
[73] riduzioni progressive del numero di piante, motivate dal fatto che col tempo le dimensioni di esse aumentano, mentre lo spazio disponibile rimane costante.
[74] molte specie animali, anche rare, vivono nelle cavità degli alberi o nidificano sopra di essi.
[75] è consigliabile contattare un Dottore Forestale o Dottore Agronomo al fine di evitare danni al patrimonio vegetale.
[76] al fine di permettere alle radici dì ricevere acqua e aria.
[77] si tratta infatti di malattie o attacchi parassitari che possono diffondersi velocemente oltre i confini di proprietà.
[78] alcune malattie o parassiti di norma non molto pericolosi possono localmente causare gravi danni: si consiglia in tal caso di contattare un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo.
[79] La Fitopatologia è la scienza che studia le malattie e i parassiti delle piante.
[80] eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.
[81] ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti, o a insetticidi biologici come il Bacillus thuringiensis, efficace contro larve di farfalle, di zanzare e di coleotteri terricoli.
[82] si consiglia vivamente di consultare un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo (i veri "medici delle piante") per la scelta dei prodotti e dei metodi da utilizzare.
[83] in questo caso si effettuano interventi solo quando il danno ha superato un determinata quantità, detta "soglia di intervento", variabile in base all'importanza della pianta colpita (economica, ornamentale, ecologica etc.).
[84] in questo caso si interviene con diverse metodologie di lotta, appunto integrate tra loro.
[85] ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.
[86] ad es., preferire l'uso dì concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.