DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*)
G.
U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento
Ordinario n. 239
Art.
4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. Nel regolamento di
cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa. (**)
2. Nel caso in cui il comune
intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(*)Entrato in vigore il 30 giugno 2003 (art.2 DL n.122/2002 convertito in L n.185/2002)