LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5-12-1977
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Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   | ||||||||||||||
ARTICOLO 19
Obbligo dei Comuni a dotarsi del Piano Regolatore Generale: tempi e modalità di adeguamento Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge, entro i seguenti termini: a) i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del DM 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al successivo art. 81. Detti Comuni devono dotarsi entro 24 mesi di Piano Regolatore Generale; b) i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell' annesso Programma di Fabbricazione approvato posteriormente all' entrata in vigore del DM 2 aprile 1968, n. 1444 sono obbligati, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed a dotarsi di Piano Regolatore Generale entro il termine di 18 mesi; c) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all' entrata in vigore del DM 2 aprile 1968, n. 1444 devono provvedere all' adeguamento del Piano Regolatore entro il termine di 12 mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.
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ARTICOLO 87
Regolamenti edilizi Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano l' attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro 24 mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui all' ultimo comma del presente articolo. Decorso il termine, di cui al 2º comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio. I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti. La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi.
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