LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5-12-1977
REGIONE PIEMONTE

<< Tutela ed uso del suolo >>
INDICE OMESSO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 53
del 24 dicembre 1977
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 4 del 1978
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 4 del 1978 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 56 del 1977 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 10 del 1979 Articolo 7
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 50 del 1980
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 17 del 1982
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 61 del 1984
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 62 del 1984
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 8 del 1985
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 70 del 1991
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 45 del 1994
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 35 del 1995 Articolo 1
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 


TITOLO III
PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

ARTICOLO 19
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 50 del 1980 Articolo 10
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 61 del 1984 Articolo 22
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 45 del 1994 Articolo 8

 Obbligo dei Comuni
a dotarsi del Piano Regolatore Generale:
tempi e modalità  di adeguamento
 Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano
Regolatore Generale, redatto in conformità  alla presente legge,
entro i seguenti termini:
  a) i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, o dotati
di strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di
entrata in vigore del DM 2 aprile 1968, n. 1444, sono
obbligati, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, a provvedere alla perimetrazione degli abitati e alla
delimitazione dei centri storici, secondo i criteri di cui al
successivo art. 81.  Detti Comuni devono dotarsi entro 24
mesi di Piano Regolatore Generale;
  b) i Comuni dotati di Regolamento Edilizio e dell' annesso
Programma di Fabbricazione approvato posteriormente all'
entrata in vigore del DM 2 aprile 1968, n. 1444 sono
obbligati, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, a provvedere alla delimitazione dei centri storici ed
a dotarsi di Piano Regolatore Generale entro il termine di
18 mesi;
  c) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato
posteriormente all' entrata in vigore del DM 2 aprile
1968, n. 1444 devono provvedere all' adeguamento del Piano
Regolatore entro il termine di 12 mesi dall' entrata in vigore
della presente legge.
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni
non possono adottare Programmi di Fabbricazione.

 

top

 


TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 87
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 50 del 1980 Articolo 50
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 61 del 1984 Articolo 70
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 8 del 1985 Articolo 1

 Regolamenti edilizi
 Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano
l' attività  edilizia in conformità  della presente legge e definisce
la composizione ed il funzionamento della Commissione,
che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio.
  Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro
24 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
  Il regolamento edilizio è  trasmesso alla Regione, che lo
approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni
dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo
alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui
all' ultimo comma del presente articolo.
  Decorso il termine, di cui al 2º comma, senza che i Comuni
abbiano provveduto, la Giunta Regionale, con proprio
provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.
  I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano efficacia, per quanto non
in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio
1977, n. 10, sino a quando non siano approvati i nuovi
regolamenti.
  La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico
Regionale, può  definire e proporre criteri ed indirizzi
omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi.

 

top


Profilo di visualizzazione

Le Leggi Regionali