LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 21-03-2000
REGIONE TOSCANA

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 14
del 31 marzo 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Allegato 1:
Allegato  
Allegato 2:
Allegato  
Allegato 3:
Allegato  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

 

 


TITOLO II
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 4

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano 
Comunale della Illuminazione Pubblica;
b) l'adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all'articolo 35 
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del 
territorio" e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni 
concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli 
impianti di illuminazione esterna;
c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente 
legge e dal P.R.P.I.L.
d) l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative dì  cui 
all'articolo 12;
e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.


 

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TITOLO III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO

ARTICOLO 7

(Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio)

I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni 
concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli 
impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida 
contenute nel P.R.P.I.L.

 

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TITOLO VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 12

(Definizione ed utilizzo dei proventi)

1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all'entrata in 
vigore del P.R.P.I.L., l'installazione o la modifica di impianti di 
illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità  della 
stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 
500.000 a lire 2 milioni.

2. Il Comune ha facoltà  di disporre, a spese del titolare 
dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità  delle 
opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità  
alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformità  delle 
prescrizioni del regolamento edilizio.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, 
comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) 
giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 
1 milione.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, 
comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) 
giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a 
lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono 
prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti 
pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente 
legge e alle linee guida del P.R.P.I.L.


 

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ALLEGATO C (Articolo 11, comma 1)
  

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti di illuminazione esterna

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad 
alta pressione.

2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta 
ciò  sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento 
consentiti dalle normative UNI 10439.

3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione 
a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso 
luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del 
flusso totale emesso dalla sorgente.

4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità , in ogni 
caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i 
sessanta gradi (60) dalla verticale.

Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso 
luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 
22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti 
ogniqualvolta ciò  sia possibile, tenuto conto delle esigenze di 
sicurezza.


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