LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 21-03-2000
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IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
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TITOLO II
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(Competenze dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni: a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica; b) l'adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all'articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal P.R.P.I.L. d) l'applicazione delle sanzioni amministrative dì cui all'articolo 12; e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.
ARTICOLO 7
(Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio) I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L.
ARTICOLO 12
(Definizione ed utilizzo dei proventi) 1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del P.R.P.I.L., l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni. 2. Il Comune ha facoltà di disporre, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformità delle prescrizioni del regolamento edilizio. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione. 4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.R.P.I.L.
ALLEGATO C (Articolo 11, comma 1)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna 1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione. 2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439. 3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del flusso totale emesso dalla sorgente. 4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità , in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60) dalla verticale. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.