LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 14-10-1999
REGIONE TOSCANA

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 34
del 7 dicembre 1999
Indice:
Articoli della Legge:
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Notes:

Allegato 1:
Allegato  
Il Consiglio Regionale ha approvato il 22-09-1999
Il Commissario del Governo ha apposto il visto l'8-10-1999
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

 

 


TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ATTI

ARTICOLO 4

(Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità )

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità  con le vigenti norme 
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle 
salvaguardie regionali, provinciali e comunali:

a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano 
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui 
all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per 
il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di 
cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, 
laddove tali strumenti contengano precise disposizioni 
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività  
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la 
coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o 
interrati;
e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree 
anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge 
regionale 23 maggio 1994, n. 39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla 
ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o 
materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo 
stesso.

2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità  i seguenti 
interventi sul patrimonio edilizio esistente:

a) interventi  di  manutenzione ordinaria recanti mutamento 
dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonchè  per realizzare ed integrare i 
servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità  immobiliari; detti 
interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli 
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la 
funzionalità  mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa 
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono 
altresì  gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 
tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a 
conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorchè  recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti; tali interventi comprendono altresì :
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo 
per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e 
con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in 
diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le  addizioni,   anche  in  deroga agli  indici  di fabbricabilità  
per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse 
pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò  non sia escluso 
dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che 
si costituiscano nuove unità  immobiliari;
e) interventi  necessari  al  superamento  delle barriere 
architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei 
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli 
indici di fabbricabilità .

3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti 
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una 
esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di 
approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli 
vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero 
dell'ufficio competente in materia.

4. Le opere e gli interventi di cui al commi 1 e 2 sono subordinati 
alla denuncia di inizio dell'attività , salvo quanto previsto al comma 
5.

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono 
subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove 
sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi 
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse 
artistico e storico);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui 
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni 
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 
1bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o 
alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II 
Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto 
funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli 
interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o 
modifichino la destinazione d'uso;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente 
previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti 
urbanistici comunali, ancorchè  soltanto adottati, con riferimento ad 
immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere 
a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per 
particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od 
estetico.

 

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TITOLO II
DISCIPLINA DEI PROCEDEMENTI

ARTICOLO 7

(Procedure per il rilascio della concessione)

1. La concessione edilizia è  data al proprietario o a chi ne abbia 
titolo.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione 
edilizia è  comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il 
nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma 
dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte 
salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative 
alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della 
domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, 
comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, 
acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione 
contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento 
richiesto e la propria valutazione di conformità  del progetto alle 
prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una 
motivata proposta all'autorità  all'emanazione del provvedimento 
conclusivo.

5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di 
cui al comma 4, si prescinde da essi.

6. Il provvedimento definitivo è  rilasciato entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento 
conclusivo, l'interessato può , con atto trasmesso in plico 
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità  
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta.

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, 
l'interessato può  inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove 
costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, 
entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel 
termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi 
effetti della concessione edilizia.

9. Gli oneri finanziari relativi all'attività  del commissario di cui 
al presente articolo sono a carico del comune.

10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime 
disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le 
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste 
esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così  come 
effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui 
all'articolo 11.

11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/
CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei 
cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia 
è  sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica 
preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. 
La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al 
d.lgs 494/1996, dà  atto dell'avvenuta redazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale 
di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto 
legislativo.


 

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ARTICOLO 9

(Procedura per la denuncia di inizio dell'attività )

1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il 
proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia 
dell'inizio dell'attività , accompagnata da una dettagliata relazione 
a firma di un progettista abilitato, nonchè  dagli elaborati 
progettuali, che asseveri la conformità  delle opere da realizzare 
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti 
edilizi vigenti, nonchè  il rispetto delle norme di sicurezza e di 
quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni 
documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al 
presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di 
presentazione, della documentazione integrativa.

2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del DLgs 494/
1996, nella denuncia è  contenuto l'impegno a comunicare al comune 
l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui 
all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la 
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi 
previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 
e 13 del DLgs 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce 
l'inizio dei lavori.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è  integrata a 
cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al 
progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le 
medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti 
in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente 
l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10.

4. La denuncia di inizio dell'attività  consente l'esecuzione dei 
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.

5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle 
integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualità  di 
persona esercente un servizio di pubblica necessità  ai sensi degli 
articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro il 
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più  
delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine 
motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di 
false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà  contestuale 
notizia all'autorità  giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di 
appartenenza.

6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio 
dell'attività  è  sottoposta, ove non disposto diversamente dalla 
presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e 
regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio 
della concessione o della autorizzazione edilizia.

 

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TITOLO IV
CONTRIBUTI

ARTICOLO 26

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune 
determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza 
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che 
gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione 
praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle 
tabelle regionali;
b) entità   degli  interventi,  relativi  alle opere di 
urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere 
pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d'uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle 
diverse parti del territorio comunale.

2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo 
esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare 
variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle 
tabelle parametriche regionali.

3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di 
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire 
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e 
popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui 
all'articolo 18 è  commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19 
ed è  assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui 
all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 
1971, n. 865.

4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui 
all'articolo 27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo 
gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, 
direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli 
oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la 
secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla 
cessione dell'area in proprietà  o alla concessione in diritto di 
superficie. Nel costo suddetto è  altresì  computata l'incidenza degli 
oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei 
luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è  
determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita 
tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di 
cui all'articolo 19.

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di 
piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, 
direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le 
opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei 
privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla 
urbanizzazione primaria non è  più  dovuta.

6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività  per il 
mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di 
opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni 
ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata 
dalla presente legge, sono onerose.

7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare 
quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I 
Comuni, con gli atti di cui alla LR 39/1994 come modificata dalla 
presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine 
di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività  di 
interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso 
avviene a titolo gratuito.

8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui 
all'articolo 6 della LR 39/1994 come modificata dalla presente legge, 
definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

a) alle  destinazioni  di  zona previste dagli strumenti urbanistici;
b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione 
degli strumenti urbanistici.

9. Al di fuori dei casi di gratuità  di cui all'articolo 23, il Comune 
determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18, 
quando l'intervento sia relativo a:

a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 
1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia 
altrimenti determinato.

10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono 
calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei 
regolamenti edilizi comunali.

11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della 
concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio 
dell'attività  può  obbligarsi a realizzare direttamente opere di 
urbanizzazione con le modalità  e le garanzie stabilite dal Comune.

12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.


 

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TITOLO V
SANZIONI

ARTICOLO 39

(Varianti in corso d'opera)

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle 
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di 
varianti, purchè  esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, 
non comportino modifiche della sagoma nè  delle superfici utili e non 
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole 
unità  immobiliari, nonchè  il numero di queste ultime, e sempre che 
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 
1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, 
come definiti dall'articolo 31 della legge 457/1978.

 

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TITOLO VI
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ARTICOLO 41

(Unificazione delle definizioni)

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 
della legge regionale 5/1995, determina i criteri per definire, con i 
regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi 
negli strumenti urbanistici.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle 
istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale 
termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche 
sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.

3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 
2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato 
adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente 
contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti 
urbanistici comunali.


 

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TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44

(Norme transitorie)

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate 
prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su 
istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della 
presentazione.

2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della 
presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, 
e nei regolamenti edilizi, nonchè  nelle loro varianti, adottati 
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; 
successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, 
comma 2, prevalgono su di esse.

3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano 
efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge 
esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della 
stessa legge regionale.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 
(Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio 
sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli 
relativamente ai progetti già  depositati presso gli Uffici del Genio 
Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge 
regionale 88/1982.


 

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