LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 21-05-1980
REGIONE TOSCANA

Norme per gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 32
del 30 maggio 1980
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
Allegato 1:
1  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 25 del 1997 Articolo 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 40
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 96 del 1995 Articolo 9
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

 

 


Titolo I
(Interventi sul patrimonio edilizio esistente)

ARTICOLO 2
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 76 del 1994 Articolo 9

 (Definizione degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente)
 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono:
  a) la manutenzione ordinaria;
  b) la manutenzione straordinaria;
  c) il restauro ed il risanamento conservativo;
  d) la ristrutturazione edilizia;
  e) la ristrutturazione urbanistica.
  Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette
categorie sono specificati nell' allegato alla presente
legge.  Le definizioni in esso contenute prevalgono su
quelle degli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti
edilizi.

 

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ARTICOLO 3

 (Norme sulla manutenzione straordinaria)
 I Comuni provvedono ad integrare i propri regolamenti
edilizi per dettare norme relative alla documentazione
da allegare alle domande di autorizzazione
ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria
ai sensi dell' art. 48 della legge 5- 8- 1978, n. 457.
  Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione
comunale prevista dal comma precedente, l' istanza
rivolta al Sindaco deve essere corredata da apposita
relazione nella quale siano indicate le caratteristiche
dell' edificio e degli interventi previsti, comprendente
documentazione fotografica, nonchè , quando
necessario, adeguata rappresentazione grafica delle parti
interessate ai lavori.  Deve essere inoltre indicato il
nomitativo del direttore dei lavori, ove previsto nella
legislazione vigente, e quello dell' assuntore dei lavori.
  Nell' atto di autorizzazione sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali modalità 
esecutive degli interventi.
  Il termine di inizio non può  essere superiore a un
anno;  il termine di ultimazione non può  essere superiore
a tre anni.  Nel caso di cui al secondo comma
dell' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il termine
per l' ultimazione dei lavori decorre dalla data
della comunicazione al Sindaco del loro inizio.
  Nell' esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria devono comunque essere rispettate le
eventuali prescrizioni dei regolamenti edilizi o degli
strumenti urbanistici in ordine ai materiali e ai colori
da usare;  non devono inoltre essere alterati i caratteri
espressivi degli edifici riguardo sia agli elementi architettonici
e decorativi sia all' arredo urbano.
  Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati
senza che sia stata negata, o i lavori siano iniziati
prima della scadenza del termine di cui al secondo
comma dell' art. 48 della citata legge 5 agosto
1978, n. 457, ovvero siano effettuati in difformità 
dalla autorizzazione stessa, si applica una sanzione amministrativa
pari al costo presunto delle opere eseguite.
  Agli effetti del comma precedente, sono responsabili
in solido il committente, il direttore e l' assuntore
dei lavori.
  Nel caso di cui al secondo comma dell' art. 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora il richiedente
dia corso ai lavori senza darne comunicazione al Sindaco,
si applica una sanzione amministrativa da lire
100.000 a L. 300.000.
  Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al
quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma
del presente articolo - in alternativa alle sanzioni
pecuniarie per questi ultimi previste - il Sindaco
può , qualora lo richieda l' interesse pubblico, ordinare
la rimessione in pristino o l' adeguamento delle opere,
ai sensi dell' articolo 32 della legge 17 agosto
1942, n. 1150.

 

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ARTICOLO 5
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 40
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 41

 (Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente con variante allo strumento urbanistico
vigente)
 Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalità 
di cui al precedente articolo 1, i Comuni possono
adottare una variante che definisca il complesso
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo
le categorie previste dal precedente articolo 2.
  Per tale variante non è  necessaria l' autorizzazione regionale.
  Con la predetta variante:
  - si procede alla classificazione dei singoli immobili,
complessi edilizi, isolati o aree, sulla base di parametri
riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici,
al grado di testimonianza storica, al valore culturale
espressivo ed ambientale ed alla tipologia;
  - si indicano le destinazioni d' uso eventualmente incompatibili
con i caratteri di cui al precedente alinea,
tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle
esigenze del recupero;
  - si disciplinano per categorie omogenee:
  a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle
definizioni di cui al precedente articolo 2;
  b) le modalità  di attuazione degli interventi, le unità 
minime degli interventi stessi o i criteri per la loro
successiva individuazione, le tecnologie;
  c) i parametri per gli standards edilizi e tipologici,
igienico - funzionali e tecnologici.
  In presenza di particolari caratteristiche tipologiche
ed espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare
il mantenimento delle funzioni residenziali in atto, o
l' eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle
caratteristiche, la variante di cui al comma precedente
può  prevedere deroghe alle vigenti disposizioni in materia
di altezze minime interpiano e di standards tecnologici
e igienico - sanitari.
  Per l' approvazione della variante di cui al primo
comma si seguono le procedure di cui all' articolo 10
della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni
e integrazioni anche nel caso di programmi
di fabbricazione e di regolamenti edilizi.
  La classificazione e la disciplina normativa di cui
i precedenti commi, potranno essere disposte con
atti separati ciascuno dei quali riguardanti una o più 
zone, o parti di esse, purchè  costituenti ambiti unitari
organici.
  Potranno essere prescritti, per i vari tipi di interventi
sul patrimonio edilizio esistente, particolari materiali,
tipologie o modalità  costruttive in relazione
alle peculiarità  dei relativi centri abitati e alle opere
di cui alle categorie di intervento di cui all' art. 2.
  La variante adottata deve essere trasmessa alla Regione
entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini
entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini
entro cui possono essere presentate osservazioni
ai sensi dell' articolo 9 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150.  Trascorso detto termine, non sono più  applicabili
le misure di salvaguardia rispetto ad interventi
ammessi dalla presente legge.

 

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