LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 21-05-1980
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Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:   | |||||
ARTICOLO 2
(Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono: a) la manutenzione ordinaria; b) la manutenzione straordinaria; c) il restauro ed il risanamento conservativo; d) la ristrutturazione edilizia; e) la ristrutturazione urbanistica. Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette categorie sono specificati nell' allegato alla presente legge. Le definizioni in esso contenute prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi.
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ARTICOLO 3 (Norme sulla manutenzione straordinaria) I Comuni provvedono ad integrare i propri regolamenti edilizi per dettare norme relative alla documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell' art. 48 della legge 5- 8- 1978, n. 457. Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione comunale prevista dal comma precedente, l' istanza rivolta al Sindaco deve essere corredata da apposita relazione nella quale siano indicate le caratteristiche dell' edificio e degli interventi previsti, comprendente documentazione fotografica, nonchè , quando necessario, adeguata rappresentazione grafica delle parti interessate ai lavori. Deve essere inoltre indicato il nomitativo del direttore dei lavori, ove previsto nella legislazione vigente, e quello dell' assuntore dei lavori. Nell' atto di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali modalità esecutive degli interventi. Il termine di inizio non può essere superiore a un anno; il termine di ultimazione non può essere superiore a tre anni. Nel caso di cui al secondo comma dell' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il termine per l' ultimazione dei lavori decorre dalla data della comunicazione al Sindaco del loro inizio. Nell' esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria devono comunque essere rispettate le eventuali prescrizioni dei regolamenti edilizi o degli strumenti urbanistici in ordine ai materiali e ai colori da usare; non devono inoltre essere alterati i caratteri espressivi degli edifici riguardo sia agli elementi architettonici e decorativi sia all' arredo urbano. Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati senza che sia stata negata, o i lavori siano iniziati prima della scadenza del termine di cui al secondo comma dell' art. 48 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero siano effettuati in difformità dalla autorizzazione stessa, si applica una sanzione amministrativa pari al costo presunto delle opere eseguite. Agli effetti del comma precedente, sono responsabili in solido il committente, il direttore e l' assuntore dei lavori. Nel caso di cui al secondo comma dell' art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora il richiedente dia corso ai lavori senza darne comunicazione al Sindaco, si applica una sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 300.000. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma del presente articolo - in alternativa alle sanzioni pecuniarie per questi ultimi previste - il Sindaco può , qualora lo richieda l' interesse pubblico, ordinare la rimessione in pristino o l' adeguamento delle opere, ai sensi dell' articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
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ARTICOLO 5
(Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con variante allo strumento urbanistico vigente) Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalità di cui al precedente articolo 1, i Comuni possono adottare una variante che definisca il complesso degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le categorie previste dal precedente articolo 2. Per tale variante non è necessaria l' autorizzazione regionale. Con la predetta variante: - si procede alla classificazione dei singoli immobili, complessi edilizi, isolati o aree, sulla base di parametri riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici, al grado di testimonianza storica, al valore culturale espressivo ed ambientale ed alla tipologia; - si indicano le destinazioni d' uso eventualmente incompatibili con i caratteri di cui al precedente alinea, tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle esigenze del recupero; - si disciplinano per categorie omogenee: a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle definizioni di cui al precedente articolo 2; b) le modalità di attuazione degli interventi, le unità minime degli interventi stessi o i criteri per la loro successiva individuazione, le tecnologie; c) i parametri per gli standards edilizi e tipologici, igienico - funzionali e tecnologici. In presenza di particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto, o l' eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, la variante di cui al comma precedente può prevedere deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standards tecnologici e igienico - sanitari. Per l' approvazione della variante di cui al primo comma si seguono le procedure di cui all' articolo 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni anche nel caso di programmi di fabbricazione e di regolamenti edilizi. La classificazione e la disciplina normativa di cui i precedenti commi, potranno essere disposte con atti separati ciascuno dei quali riguardanti una o più zone, o parti di esse, purchè costituenti ambiti unitari organici. Potranno essere prescritti, per i vari tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, particolari materiali, tipologie o modalità costruttive in relazione alle peculiarità dei relativi centri abitati e alle opere di cui alle categorie di intervento di cui all' art. 2. La variante adottata deve essere trasmessa alla Regione entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini entro cui possono essere presentate osservazioni ai sensi dell' articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Trascorso detto termine, non sono più applicabili le misure di salvaguardia rispetto ad interventi ammessi dalla presente legge.
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