LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 16-01-1995
REGIONE TOSCANA

Norme per il governo del territorio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 6
del 20 gennaio 1995
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41  
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 25 del 1997 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 57 del 1997
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 68 del 1997 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 68 del 1997 Articolo 8
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 38 del 1998 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 42 del 1998 Articolo 9
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 68 del 1995 Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 49 del 1995 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 49 del 1995 Articolo 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 50 del 1995 Articolo 15
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 59 del 1995
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 64 del 1995 Articolo 9
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 96 del 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
Indice Omesso

 

 


Titolo II
Soggetti e funzioni
Capo I
I compiti della Regione

ARTICOLO 13

 Istruzioni tecniche
 1.  La giunta regionale approva le istruzioni
tecniche che debbono essere osservate nella redazione
degli atti di programmazione e di pianificazione
territoriale, nonchè  dei regolamenti edilizi di
cui all' articolo 35, di competenza degli enti locali.
  2.  Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli 3
e 4, disciplinano, in particolare i criteri e le modalità 
tecniche:
a) per il rilevamento, l' analisi e la restituzione
dello stato delle risorse territoriali;
  b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui
al primo comma;
  c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi,
delle finalità  della presente legge nella scelta dei
materiali e delle tecnologie edilizie con particolare
riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.
  3.  Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati
che formano o accompagnano gli atti di programmazione
e pianificazione suddetti, nonchè  le relative
modalità  di elaborazione tecnica e metodologica.

  

Titolo II
Soggetti e funzioni
Capo III
I compiti dei comuni

ARTICOLO 35
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO AGGIUNTO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 57 del 1997 Articolo 5

 Regolamenti edilizi
 1.  I regolamenti edilizi di cui all' articolo 33 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono approvati dai
comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 giugno
1990 n. 142.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1150 del 1942 Articolo 33