LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 16-01-1995
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Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: Indice Omesso   | ||||||
ARTICOLO 13 Istruzioni tecniche 1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonchè dei regolamenti edilizi di cui all' articolo 35, di competenza degli enti locali. 2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli 3 e 4, disciplinano, in particolare i criteri e le modalità tecniche: a) per il rilevamento, l' analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali; b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma; c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali. 3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonchè le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.
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Titolo II |
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Regolamenti edilizi 1. I regolamenti edilizi di cui all' articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono approvati dai comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
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