Regolamento UE 305/11 : Prodotti da Costruzione
I concetti chiave del CPR
Il CPR si propone di abbattere le barriere tecniche al commercio dei prodotti da costruzione all’interno del Mercato Unico Europeo. Per raggiungere l’obiettivo, il CPR si avvale di quattro elementi principali:
- un sistema di specifiche tecniche armonizzate
- un sistema concordato di valutazione della conformità per ogni famiglia di prodotto
- una rete di organismi notificati
- la marcatura CE dei prodotti.
Il CPR armonizza le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni per la descrizione della prestazione di tali prodotti. Il CPR non disciplina l’idoneità all’impiego dei prodotti che rimane competenza dei singoli Stati Membri.
Infatti gli Stati Membri hanno la possibilità di disciplinare l’uso dei prodotti stabilendo valori soglia delle prestazioni di un prodotto da costruzione relative alle caratteristiche essenziali per una particolare destinazione d’uso; tuttavia, tali valori devono essere espressi mediante il medesimo linguaggio tecnico utilizzato nelle specifiche tecniche armonizzate.
Le Specifiche Tecniche Armonizzate
Le specifiche tecniche armonizzate di un prodotto da costruzione per un uso specifico definiscono i metodi di valutazione e di dichiarazione delle caratteristiche essenziali, già presenti all’atto dell’approvazione del Mandato nella legislazione di almeno uno degli Stati Membri, che influiscono sulla capacità di un prodotto da costruzione di soddisfare i sette requisiti di base riferiti alle opere di costruzione:
- Resistenza meccanica e stabilità
- Sicurezza in caso di incendio
- Igiene, salute e ambiente
- Sicurezza e accessibilità in uso
- Protezione contro il rumore
- Risparmio energetico e ritenzione di calore
- Uso sostenibile delle risorse naturali.
Le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea (EAD) sono entrambi specifiche tecniche armonizzate. La norma tecnica è redatta dal CEN/CENELEC in base alle richieste («mandati»), formulate dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. Se ostacoli tecnici o temporali si frappongono alla preparazione di una norma o se un prodotto, generalmente innovativo, si discosta dal campo di applicazione di questa o richiede un particolare metodo di verifica, il Fabbricante può richiedere una Valutazione Tecnica Europea ETA sulla base di un EAD.
L’allegato informativo ZA della norma armonizzata si compone di una prima tabella (ZA.1) che elenca le caratteristiche essenziali ed gli eventuali livelli di soglia se previsti dal mandato della Commissione Europea al CEN/CENELEC.
Le parti della norma che non sono necessarie per adempiere al mandato rimangono di carattere volontario (o non armonizzato) e non sono incluse nell’allegato ZA.
Analogamente, l’EAD prevede la sezione n.2 ove sono elencate le caratteristiche essenziali e i metodi di verifica e di valutazione delle prestazioni.
Si ricorda che il Fabbricante non è obbligato a valutare e dichiarare tutte le prestazioni relative all’elenco delle caratteristiche essenziali riportato nelle specifiche tecniche armonizzate, tuttavia deve essere dichiarata la prestazione di almeno una delle caratteristiche pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati.
Ciò che realmente differenzia una norma armonizzata da un EAD riguarda l’obbligatorietà di marcare CE il prodotto da costruzione, nello specifico un prodotto da costruzione che rientra nel campo di applicazione di una norma armonizzata deve essere obbligatoriamente marcato CE prima di essere immesso sul mercato; al contrario, qualora un prodotto da costruzione rientrasse nel campo di applicazione di un EAD rimane facoltà del Fabbricante intraprendere la procedura per poter marcare CE il prodotto. Tale procedura prevede come primo step quello di rivolgersi ad un TAB per ottenere il rilascio di un ETA.
Dichiarazione di prestazione
Il fabbricante, l’importatore o il distributore che redige una DoP si assume la responsabilità legale della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto è messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Quando un parametro è previsto in una hEN o in un ETA, non è permesso dichiarare risultati ottenuti con un differente metodo di verifica o utilizzare unità di misura differenti.
Fermo restando che il fabbricante deve dichiarare il valore di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto, la DoP può anche non riportare ulteriori valori, se relativi a caratteristiche non obbligatorie nello specifico Stato Membro. In questi casi, le prestazioni non determinate recheranno la sigla “NPD” (Prestazione non determinata), come previsto dalla norma.
Laddove applicabile, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni sul contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, per incentivare l’edilizia sostenibile e facilitare lo sviluppo di prodotti eco-compatibili. Poiché, per molte sostanze, i metodi di verifica necessari non sono stati ancora concordati, saranno dichiarate solo quelle sostanze di cui al Regolamento REACH (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”), all’indirizzo web www.reachteam.eu.
La marcatura CE
La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.
Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento Europeo 305/2011.
La dichiarazione di prestazione riporta le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, cosi come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, e possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione. Per ogni caratteristica essenziale, la prestazione che si desidera dichiarare deve espressa in livello o classe o da una descrizione relativa.
Si sottolinea che la marcatura CE del prodotto non garantisce l’idoneità all’uso ma che il prodotto è caratterizzato dalle prestazioni riportate in DoP e che il Fabbricante mette in campo un sistema di verifica e di valutazione continua per garantire la costanza di prestazione del prodotto.
Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione
I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. A tal proposito, il CPR prevede cinque differenti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) con gradi di coinvolgimento degli Organismi terzi differenti nella valutazione della costanza di prestazione del prodotto in base alla pertinente specifica tecnica.
Per ogni famiglia di prodotto, il sistema di AVCP è stato concordato dagli Stati membri e dalla Commissione europea, sulla base delle implicazioni del prodotto sulla salute e sicurezza e sulla particolare natura del processo di produzione del prodotto stesso.
Si riportano di seguito le attività previste nell’ambito dei cinque sistemi di AVCP e il livello di coinvolgimento degli organismi notificati.
- Sistema 1+
- a) Il fabbricante effettua:
- i) il controllo della produzione in fabbrica;
- ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
- b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
- i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iv) prove di controllo di campioni, prelevati dall’organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.
- a) Il fabbricante effettua:
- Sistema 1
- a) Il fabbricante effettua:
- i) il controllo della produzione in fabbrica;
- ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
- b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
- i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
- a) Il fabbricante effettua:
- Sistema 2+
- a) Il fabbricante effettua:
- i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) il controllo della produzione in fabbrica;
- iii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
- b) l’organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all’esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
- a) Il fabbricante effettua:
- Sistema 3
- a) Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
- b) il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
- Sistema 4
- a) Il fabbricante effettua:
- i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) il controllo della produzione in fabbrica;
- b) nessuno di tali compiti richiede l’intervento di organismi notificati.
- a) Il fabbricante effettua:
Le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto sono riportati nella pertinente specifica tecnica armonizzata.
Una volta effettuate le attività previste dal sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto, il fabbricante redige la DoP e marca CE il prodotto. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
Uso della marcatura CE
A partire dal 1 luglio 2013, i prodotti da costruzione immessi sul mercato unico Europeo che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata (hEN) o sono conformi ad ETA devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. La redazione di una DoP e l’apposizione della marcatura CE sul prodotto sono responsabilità del fabbricante. Quando o un importatore o un distributore immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua del Fabbricante e pertanto è tenuto a svolgere tutte le attività finalizzate ad ottenere la marcatura CE compresa la redazione della DoP e l’espletazione delle attività di verifica e di valutazione della costanza di prestazione.
La dichiarazione di prestazione non è richiesta per i prodotti da costruzione che rientrano in una norma armonizzata, quando:
- il prodotto è realizzato in un unico esemplare o su misura mediante un processo non in serie per un ordine specifico ed è installato in un’unica identificata opera di costruzione. Il fabbricante è responsabile della sicurezza dell’installazione del prodotto, in conformità alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione, designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
- il prodotto è fabbricato in cantiere per essere incorporato nell’opera in conformità alle norme nazionali applicabili e sotto la direzione dei responsabili per la sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione ai sensi delle norme nazionali applicabili;
- il prodotto è fabbricato in modo tradizionale o in un modo appropriato per la conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale e destinato al restauro di opere di costruzione ufficialmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
Ai sensi dell’art. 38 del CPR, il fabbricante dei prodotti da costruzione, che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, può sostituire la parte della valutazione delle prestazioni relativa al sistema di AVCP applicabile con una documentazione tecnica specifica che dimostri l’equivalenza delle procedure utilizzate con quelle fissate nella norma armonizzata. Se il sistema di AVCP previsto per tale prodotto è 1 + o 1, la documentazione tecnica specifica deve essere verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.
Marchi volontari
I Marchi volontari sono ammessi a condizione che svolgano una funzione diversa da quella della marcatura CE e non siano suscettibili di causare confusione, né riducano la leggibilità della marcatura CE o la sua visibilità. Questi marchi potrebbero contribuire a migliorare la protezione degli utilizzatori del prodotto, tuttavia le caratteristiche riportate nel marchio volontario non devono essere contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione.
Il fabbricante e gli altri operatori economici
I fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarsi circa la pubblicazione delle norme tecniche armonizzate, dello stato di avanzamento e della data di obbligatorietà della marcatura CE per i propri prodotti. I Punti di contatto dei prodotti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n.764/2008 al fine di fornire informazioni sulle regole tecniche applicabili negli Stati Membri,dovrebbero fornire anche questo supporto. Il fabbricante dovrà informarsi in merito alle caratteristiche essenziali le cui prestazioni devono essere dichiarate obbligatoriamente nel paese di destinazione in relazione alla destinazione d’uso prescelta per il proprio prodotto.
Ulteriori importanti informazioni per il fabbricante sono:
- conservare la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato;
- tenere un registro di tutte le non-conformità dei prodotti ed informare i distributori degli eventuali ritiri;
- garantire l’identificazione e la rintracciabilità completa del prodotto;
- fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato;
- adottare misure correttive immediate se un prodotto risulta non essere in conformità alla DoP;
- assicurare che il prodotto mantiene la sua conformità alla DoP anche dopo la movimentazione e lo stoccaggio;
- fornire tutte le informazioni utili sul prodotto quando un’autorità nazionale competente.ne faccia richiesta;
- provvedere tempestivamente in caso di alterazione della prestazione dichiarata del prodotto in serie.
Importatore e distributore
Il CPR, responsabilizza anche gli importatori e i distributori richiedendo loro di dimostrare, per proprio conto, che il fabbricante abbia adempiuto tutti gli obblighi a suo carico . I dati identificativi ed i recapiti dell’importatore devono comparire sul prodotto, sull’etichettatura o sui documenti associati.
Le responsabilità degli importatori e dei distributori comprendono anche azioni quali:
- ritirare o richiamare un prodotto dal mercato se ritengono che non sia conforme alla DoP;
- trasmettere tutta la documentazione pertinente ad ogni transazione economica;
- assicurare che il prodotto sia ancora conforme alla DoP dopo lo stoccaggio e la distribuzione;
- fornire tutte le informazioni utili su un prodotto ogni volta che ne sia fatta richiesta da un’autorità nazionale competente;
- fornire, per un periodo di 10 anni, all’autorità di vigilanza del mercato i recapiti dell’operatore economico che ha fornito il prodotto da costruzione e dell’operatore economico a cui è stato fornito il prodotto.
Almeno gli ultimi due punti ed il possesso della DoP sono richiesti anche al mandatario.
Misure per la riduzione dei costi
Per ridurre i costi, soprattutto a carico delle micro-imprese, connessi all’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata e che non sono ritenuti critici ai fini della sicurezza, sono state introdotte procedure semplificate . Per il sistema di AVCP 3, la micro-impresa che realizza prodotti può sostituire la determinazione del prodotto-tipo, effettuata sulla base di prove di tipo, con metodi diversi da quelli previsti dalla norma, purchè sia dimostrata la coerenza delle procedure. In questo caso, i fabbricanti considerano i propri prodotti da costruzione, sebbene ricadenti in sistema 3, conformi alle disposizioni previste per il sistema 4.
Se un prodotto da costruzione appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, la documentazione tecnica specifica deve essere verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.
Ulteriori misure riguardano la condivisione dei risultati delle verifiche tra differenti fabbricanti, quando sia dimostrabile l’equivalenza prestazionale dei prodotti-tipo e, previa autorizzazione, l’utilizzo di risultati delle verifiche ottenuti da un altro fabbricante o dal fornitore di parti o dell’intero sistema..Infine, quando un fabbricante immette sul mercato un prodotto che è un insieme di componenti che assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata, può usare i risultati di prova ottenuti dal fornitore di sistemi previa l’autorizzazione di tale fornitore.
Punti di contatto dei prodotti da costruzione
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 764/2008, al fine di fornire assistenza agli operatori del settore in relazione ai requisiti obbligatori applicabili nei diversi Stati Membri, l’articolo 10 del CPR prevede punti di contatto nazionali specifici per i prodotti da costruzione.
L’elenco dei Punti di contatto è pubblicato sul sito web della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_en ).
Organismi Notificati
Gli organismi notificati sono organismi terzi indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta; nello specifico sonogli organismi di certificazione dei prodotti, di certificazione di FPC e i laboratori considerati competenti a svolgere i compiti di valutazione specifici. Tali organismi sono preventivamente autorizzati dai rispettivi Stati membri e, quindi, notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Tali organismi sono identificati come «organismi notificati».
Gli organismi notificati sono tenuti a partecipare al ‘Gruppo degli Organismi Notificati’ (GNB), con i loro omologhi Europei, per discutere le questioni di pratica attuazione e per raggiungere un approccio imparziale nelle attività di verifica e valutazione della costanza di prestazione.
I fabbricanti che hanno la necessità di rivolgersi ad un Organismo Notificato per svolgere le attività di AVCP, possono scegliere tra tutti quelli disponibili in Europa, purchè notificati per la specifica tecnica armonizzata richiesta e per i compiti connessi alla procedura di valutazione appropriata.
Con riferimento alla funzione degli organismi notificati coinvolti nel processo di AVCP per i prodotti da costruzione, il CPR distingue:
- organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato ai sensi del capo VII del CPR per certificare la costanza della prestazione ;
- organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato ai sensi del Capo VII del CPR per certificare il controllo della produzione in fabbrica. ;
- laboratorio: un organismo notificato ai sensi del capo VII del CPR incaricato di misurare, esaminare, sottoporre a prove e a calcoli o valutare in altro modo la prestazione dei prodotti da costruzione.
Ulteriori informazioni
Gli elenchi delle specifiche tecniche armonizzate, degli organismi notificati e dei TAB sono reperibili sul sito web NANDO (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33 ). Tali elenchi, regolarmente aggiornati, includono i dettagli delle specifiche tecniche armonizzate ed il numero di identificazione degli Organismi Notificati di ciascuno Stato Membro, così come i compiti per i quali sono stati notificati.
Obbligatorietà della qualificazione dei prodotti ad uso strutturale in Italia
Nel capitolo 11 delle Norme tecniche per le costruzioni (D. M. del 17 gennaio 2018) si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere numero1 (BWR 1) “resistenza meccanica e stabilità” di cui all’allegato 1 del C.P.R..
La norma, inoltre, cita testualmente che “I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
– identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
– qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
– accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione”
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
- A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;
- B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizi Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.
Va dunque evidenziato che, sebbene in termini generali la marcatura CE non è obbligatoria per i prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate, quando si ricade nell’ambito della sicurezza delle costruzioni, il legislatore italiano individua come modalità prioritaria per la qualificazione dei prodotti da costruzione ad uso strutturale la marcatura CE sulla base di una pertinente Valutazione Tecnica Europea.