Certificazione Obbligatoria

“Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato” (art. 4 CPR).


“La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6”(CPR)

In riferimento alle due tappe fondamentali del processo verso la marcatura CE, le prove di tipo (TT) e il controllo del processo di fabbrica (FPC), i Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione stabiliscono la responsabilità dei compiti tra il Fabbricante e l’Organismo Notificato, ai fini della redazione, da parte del Fabbricante, della Dichiarazione della prestazione (DOP) delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione.
Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza conformemente a tali sistemi di valutazione.
ITC è Organismo di Certificazione del Prodotto, di Certificazione del controllo della produzione e Laboratorio di Prova, Notificato ai sensi del Regolamento 305/11.

Per conoscere le notifiche di ITC-CNR

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