NOTA SULLA PRESTAZIONE DEI MATERIALI ISOLANTI AGGIORNATA AL 2 DICEMBRE 2020

L’ENEA, l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica, ha pubblicato una nuova “nota di chiarimento” in merito ai prodotti per l’isolamento termico che possono essere utilizzati nei progetti di riqualificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110%.

La nota, oltre a chiarire alcuni aspetti in merito alla certificazione dei materiali isolanti, sottolinea che “qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore”.

Si noti che ai sensi del CPR 305/2011 con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione. E’ questo il caso di sistemi a cappotto (ETICS), claddings, facciate ventilate, ecc. che hanno ottenuto la marcatura CE attraverso un percorso di tipo volontario ovvero richiedendo l’ETA ad un TAB.

Per maggiori informazioni sulla marcatura CE visita anche la pagina web di ITC “Certificazione Obbligatoria” e “Certificazione Volontaria” al link: http://www.itc.cnr.it/home/innovazione/

 

scarica la nota ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI_101220.pdf

Sito ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/avvisi-detrazioni-fiscali/nota-sui-materiali-isolanti.html

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dicembre 16, 2020 in News

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