Vetro e Marcatura CE la certificazione nell’era del D. Lgs. 106/2017

marcatura-ce-vetro-apertura-icona(580x)La marcatura CE dei prodotti da costruzione è attualmente disciplinata dal Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR), che abroga la precedente Direttiva 89/106/CEE (CPD).
La recente entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 (vigente dal 09/08/2017), che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale al suddetto regolamento, abrogando definitivamente e sostituendo il DPR n. 246/1993 (Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE), ha in qualche modo risvegliato l’attenzione degli addetti al settore su una pratica ormai in vigore da più di venti anni, soprattutto alla luce delle elevate responsabilità e agli adempimenti che ricadono su progettisti, costruttori, direttori dei lavori, collaudatori, oltre che ovviamente sui fabbricanti.
Apporre una marcatura CE ad un prodotto significa garantire che la prestazione del prodotto che viene immesso sul mercato è identica a quella dichiarata dal produttore ed ottenuta sulla base di una appropriata specifica tecnica armonizzata. Il produttore dichiara i valori prestazionali dei prodotti marcati, si assume la responsabilità della loro veridicità e garantisce di seguire le regole di controllo del processo di fabbricazione e dei metodi di prova previsti dalle specifiche tecniche armonizzate pertinenti.COME TUTTO CIO’ INFLUENZA I PRODOTTI IN VETRO?
La maggior parte dei prodotti in vetro è coperta da norme armonizzate (cfr. Art. 17 del CPR), il cui elenco aggiornato può essere consultato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea o sul sito della Commissione Europea (> ec.europa.eu). Tali norme stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti in vetro in relazione alle loro caratteristiche essenziali.Come è noto, l’elaborazione di norme armonizzate viene stabilita in base alle richieste («mandati») formulate dalla Commissione agli Organismi Europei di Normalizzazione (CEN/CENELEC). Il mandato M/135 relativo ai prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi fissa, oltre agli usi previsti, le caratteristiche essenziali del prodotto in relazione ai requisiti di base che deve avere l’opera di costruzione (Basic Work Requirements – BWR). L’analisi del mandato, e dei successivi atti da esso derivanti, dimostra come non sia prevista alcuna caratteristica nel BWR1 (Resistenza meccanica e stabilità dell’opera), con la conseguenza che nelle rispettive norme armonizzate, elaborate sulla base di tale mandato, non sia indicato alcun sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (Assessment and Verification of the Constancy of Performance – AVCP) per il requisito BWR1. Ciò potrebbe giustificare la necessità di stabilire, a livello nazionale, un sistema di controllo della costanza di prestazione del prodotto per coloro che volessero dichiarare una prestazione relativa ad una o più caratteristiche con incidenza sul BWR1, come può accadere, ad esempio, per la valutazione del vetro come “elemento strutturale”.
La presenza di norme armonizzate per il vetro fa scattare l’obbligo per il fabbricante della redazione di una dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance – DoP) all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato (cfr. Art. 4 del CPR), adesso ulteriormente sancita dalla presenza delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 106/2017.Nei casi in cui il prodotto “vetro” non ricada nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente, o i metodi di valutazione previsti dalla norma armonizzata non sono appropriati per anche una sola delle caratteristiche del prodotto, o totalmente assenti (cfr. art. 19 del CPR), il produttore può avvalersi della certificazione CE volontaria del proprio prodotto. In questo modo, egli ha la facoltà di focalizzare l’attenzione del mercato su prestazioni particolari del proprio prodotto non completamente sviluppate all’interno delle norme armonizzate, quali resistenza meccanica e/o resistenza alle azioni sismiche (BWR1). In questo caso, il produttore può fare richiesta ad un Organismo di Valutazione Tecnica (Technical Assessment Bodies – TABs) europeo per: i) la valutazione del prodotto (ETA) sulla base di un documento per la valutazione europea (European Assessment Document – EAD) già esistente o ii) per l’elaborazione di un nuovo EAD sul quale basare la valutazione del proprio prodotto.
Elenco degli EAD esistenti consultabile al link > ec.europa.eu.

Anche in tale ambito, il nuovo D. Lgs. 106/2017 introduce come novità l’istituzione di un unico Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (ITAB) per le procedure legate al rilascio dell’ETA (Art. 7), costituito da personale del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno e dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR), Organismo nazionale che avrà competenza su tutti i prodotti da costruzione riportati nell’Allegato IV del CPR.

L’uso del prodotto in difformità dal campo di applicazione previsto dalla norma di prodotto rende inapplicabile, e ovviamente non obbligatoriamente applicabile, la norma stessa. Come il vetro usato per realizzare il piano di un tavolo esula dalla regolamentazione dei prodotti da costruzione e dal suo impalcato normativo, anche l’uso del materiale “vetro” per la realizzazione di un elemento strutturale non può rientrare nel processo di certificazione ad oggi possibile per un vetro per edilizia soggetto ad una norma armonizzata figlia del mandato… L’art. 19 del CPR rimane pertanto l’unica strada per ottenere la marcatura CE. C’è da ricordare inoltre che, a livello nazionale, le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) esigono la qualificazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale (Capitolo 11). In assenza di norme armonizzate o comunque, qualora i metodi per la qualificazione non siano quelli previsti dalle stesse NTC, il produttore può pervenire alla Marcatura CE in conformità ad un ETA, ovvero, essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (cfr. punto C capitolo 11 D.M. 14/01/2008).

Allo stato attuale, nonostante siano presenti a livello nazionale degli strumenti per la progettazione degli elementi strutturali in vetro (cfr. CNR DT 210/2013), il loro utilizzo, senza una previa qualificazione, è contro la legge!

In un’era in cui l’industria del vetro, lo sviluppo e la ricerca sperimentale hanno raggiunto un grado così elevato nelle tecniche produttive tale da trasformare un materiale, il vetro, inizialmente funzionale solo all’ingresso della luce, in un elemento capace di sostenere carichi e far parte integrante dell’opera di costruzione, la certificazione su base volontaria rappresenta la via, non solo per esaltare le prestazioni di prodotti innovativi in vetro, ma soprattutto per rendere utilizzabile tale prodotto come elemento strutturale in Italia, e commerciabile anche nel mercato libero europeo.

Annalisa Franco [annalisa.franco@itc.cnr.it]
Antonio Bonati [antonio.bonati@itc.cnr.it]

LINK UTILI
D. Lgs. 106/2017 > gazzettaufficiale.it 
Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) > eur-lex.europa.eu/LexUriServ
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.574/2014 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 > eur-lex.europa.eu/legal-content
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.568/2014 recante modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 > eur-lex.europa.eu/legal-content

Link al sito Structuralweb: http://www.structuralweb.it/cms/it1126-la-certificazione-nell%E2%80%99era-del-d-lgs-106-2017.asp

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ottobre 23, 2017 in Rassegna stampa

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